EQUIPOLLENZA TRA FIRMA DIGITALE E ANALOGICA PER LA VALIDITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA
In tema di appalti pubblici, la firma autografa apposta su modello cartaceo, scansionata in formato PDF e trasmessa per via telematica unitamente alla copia del documento d'identità, deve considerarsi equipollente alla firma digitale ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD). Tale equipollenza consente l'eterointegrazione della legge di gara che preveda erroneamente o ambiguamente la sola firma digitale, evitando l'esclusione di operatori la cui volontà negoziale risulti certa, in applicazione del principio di risultato e del favor participationis.
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