Giurisprudenza e Prassi

RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA STAZIONE APPALTANTE E PROJECT FINANCING: LIMITI ALLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO DEL PROMOTORE PRIVATO (193)

TAR UMBRIA PG SENTENZA 2026

Nelle procedure di project financing, la mancata conclusione del procedimento entro il termine di legge e l'attività di interlocuzione tecnica non fondano una responsabilità precontrattuale della Stazione Appaltante se la procedura si è arrestata alla fase embrionale di valutazione della proposta, senza giungere alla dichiarazione di pubblico interesse o all'indizione della gara. Ai fini del risarcimento, è necessario un affidamento incolpevole che non può maturare qualora il proponente sia consapevole della complessità dell'iter urbanistico e dei vincoli ambientali gravanti sull'area.

"[...] la condotta osservata dall’Ente nel corso di un procedimento amministrativo, indipendentemente dal fatto che sia sfociato o meno in un provvedimento illegittimo può essere fonte di responsabilità da cd. contatto sociale qualificato, per violazione dell’affidamento del privato sull'operato dell'amministrazione come conforme ai canoni di origine civilistica della correttezza e della buona fede, ma, come ricordato dalla difesa comunale, per ravvisare una responsabilità precontrattuale nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, è necessaria nella parte privata la maturazione di un ragionevole affidamento ad una conclusione positiva del procedimento “da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen, n. 21 del 2021).

Più nello specifico “occorre che l'affidamento incolpevole in ordine alla positiva conclusione del contratto avuto di mira dal promotore della finanza di progetto sia stato ingenerato da condotte dell'Amministrazione connotate da colpa [..] nel senso di una omessa o inadeguata considerazione dell'interesse della parte privata a non essere coinvolta in trattative e attività inutili; si pensi ad ipotetiche condotte superficiali della parte pubblica, quali la mancata o tardiva comunicazione di informazioni rilevanti, l'improvviso e ingiustificato recesso dalle trattative, ecc.” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20 aprile 2022, n.4784, nonché nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2021, n. 5870, id., 11 gennaio 2021, n. 368, id., 24 agosto 2023, n.7927). In altri termini è necessario indagare in concreto se il Comune [...], ferma restando la legittima interruzione delle “trattative” ovvero delle interlocuzioni prodromiche alla stipula della convenzione, abbia nondimeno ingenerato nella ricorrente un affidamento incolpevole, inducendola, con i propri atti o comportamenti, a ritenere che la procedura di project financing avrebbe avuto una conclusione favorevole e quindi ad impiegare inutilmente risorse perdendo occasioni di guadagno alternative.

Va premesso che la giurisprudenza in subiecta materia ha rintracciato nell’indizione della gara la “linea di confine” per l'eventuale configurazione della responsabilità precontrattuale, giacchè da tale momento in poi la posizione dell'operatore economico si trasforma da aspettativa di mero fatto in aspettativa giuridicamente tutelata alla consequenziale stipula del contratto (cfr. T.A.R. Umbria, n.260/2025, cit., ed anche Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2021, n. 368, id. 26 gennaio 2024, n.847, id. 04 febbraio 2025, n. 873). Solo dopo tale fase può configurarsi un affidamento incolpevole del ricorrente.

Ed infatti in tema di project financing,“anche dopo l'approvazione della proposta non sorge un distinto, speciale e autonomo rapporto precontrattuale, interessato dalla responsabilità precontrattuale, a che l'amministrazione dia poi comunque corso alla procedura di finanza di progetto; la valutazione amministrativa della perdurante attualità dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera continua a essere immanente; si tratta, infatti, di considerare, sino all'affidamento, l'attualità e la convenienza della realizzazione, senza condizionamenti finanche da eventuali previ e informali contatti, finalizzati all'elaborazione della proposta da parte del promotore.”(Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2024, n. 9936, nonché T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 6 novembre 2025, n. 19689).

Nel caso in esame non solo non vi è stata alcuna indizione della gara, ma la procedura non è neppure mai giunta ad una valutazione di fattibilità della proposta, né ad una dichiarazione di pubblico interesse, essendo successivamente seguita la delibera di giunta n. 569/24 con cui, oltre a respingere la proposta, il Comune ha manifestato la scelta, prettamente politica, di voler “impedire che in futuro impianti crematori vengano realizzati nel territorio comunale nell’area dei 7 altopiani di Colfiorito, al fine di assicurare protezione dell’ambiente e del paesaggio, utilizzo sostenibile del territorio, sviluppo del tessuto economico e dell’occupazione, idonei servizi pubblici e di interesse pubblico”.

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[...] i danni risarcibili a titolo precontrattuale ricomprendono il cd. interesse negativo, (ovvero il cd. interesse a non essere coinvolto in trattative infruttuose) e consistono nelle spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto nonché nelle perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni. Non sono invece risarcibili i danni che si sarebbero evitati o i vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto, non essendo, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito (ex multis, Cass. civ. sez. I, 5 novembre 2024, n. 28404)."

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FINANZA DI PROGETTO: Procedura per l'affidamento in concessione di lavori o servizi, che può essere avviata su iniziativa pubblica o privata. (Riferimento: Art. 193)