Giurisprudenza e Prassi

INCOMPATIBILITÀ COMUNITARIA DELLA PRELAZIONE NEL PROJECT FINANCING: NON RILEVA SE L'OPERATORE E' RISULTATO AGGIUDICATARIO SENZA ESERCITARE TALE DIRITTO (193)

TAR EMILIA PR SENTENZA 2026

"La ricorrente richiama la sentenza del 5 febbraio 2026, causa C-810/24, con cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’esaminare la questione pregiudiziale sollevata dalla V Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 25 novembre 2024 n. 9449, ha dichiarato l’incompatibilità con l’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, di una disciplina nazionale che “riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara”.

Ad avviso della Corte, il diritto di prelazione lede il principio della parità di trattamento, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 41, paragrafo 1 della Direttiva 2014/23, in forza del quale le offerte devono essere valutate “in condizioni di concorrenza effettiva”; secondo la Corte, poi, il diritto di prelazione costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancita all’articolo 49 TFUE, in quanto “può dissuadere operatori economici provenienti da altri Stati membri dal partecipare a una procedura di finanza di progetto”, senza che ciò possa essere giustificato sul fondamento del medesimo articolo 49 TFUE. Alla luce di tali considerazioni e in conformità alla pronuncia immediatamente vincolante resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-810/24, la ricorrente chiede l’annullamento di tutta la procedura per manifesta incompatibilità con il diritto europeo.

Il Collegio ritiene di rigettare tale eccezione, dal momento che, nella fattispecie in esame, E. è risultata direttamente aggiudicataria della procedura in questione, senza alcun esercizio del diritto di prelazione, ragion per cui non risulta leso il principio della parità di trattamento, di cui all’articolo 3, paragrafo 1 e all’art. 41, paragrafo 1 della Direttiva 2014/23, in forza del quale le offerte devono essere valutate “in condizioni di concorrenza effettiva”."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
DIRITTO DI PRELAZIONE: Il diritto del promotore, se non risulta aggiudicatario, di essere preferito al miglior offerente qualora dichiari di impegnarsi ad adempiere alle medesime condizioni contrattuali. (Riferimento: Art. 193, comma 12)
DIRITTO DI PRELAZIONE: Il diritto del promotore, se non risulta aggiudicatario, di essere preferito al miglior offerente qualora dichiari di impegnarsi ad adempiere alle medesime condizioni contrattuali. (Riferimento: Art. 193, comma 12)
DIRITTO DI PRELAZIONE: Il diritto del promotore, se non risulta aggiudicatario, di essere preferito al miglior offerente qualora dichiari di impegnarsi ad adempiere alle medesime condizioni contrattuali. (Riferimento: Art. 193, comma 12)
FINANZA DI PROGETTO: Procedura per l'affidamento in concessione di lavori o servizi, che può essere avviata su iniziativa pubblica o privata. (Riferimento: Art. 193)