DIRITTO DI PRELAZIONE (DLGS 50/2016)

Nell'ambito dei contratti di concessione affidati mediante finanza di progetto, ai sensi del comma 15 art. 183 del Codice, se il promotore non risulta aggiudicatario, può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente, in tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione (esercizio del diritto di prelazione). Tale facoltà deve essere esercitata entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, se il promotore dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta.
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