Giurisprudenza e Prassi

FATTURAZIONE DELLE RITENUTE DI GARANZIA - REGIME DI SPLIT PAYMENT ( 11.6)

AGENZIA ENTRATE RISPOSTA 2025

Modalità di fatturazione delle ritenute di garanzia, di cui all'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nelle ipotesi di prestazioni rese in regime di split–payment, di cui all'articolo 17–ter del d.P.R. n.633 del 1972.

All'atto della corresponsione del corrispettivo fatturato, l'Istantene tratterrà una parte, precisamente lo 0,50 per cento, che provvederà a:

a) versare direttamente all'istituto previdenziale o assicurativo nel caso in cui sia riscontrata l'irregolarità contributiva della Società;

b) restituire alla Società previo riscontro della sua regolarità contributiva.

In entrambi i casi, trattandosi di fatture soggette al meccanismo dello split payment, l'importo corrisposto all'istituto previdenziale o assicurativo, oppure alla Società determina l'esigibilità della relativa IVA e dunque l'obbligo per l'Istante di versarla direttamente all'Erario. Qualora l'Istante intenda avvalersi dell'opzione dell'esigibilità anticipata di cui all'articolo 3, comma 2 del DM del 2015, invece, l'IVA relativa all'intero corrispettivo indicato in fattura, comprensivo delle ritenute di garanzia, andrà versata anticipatamente rispetto al pagamento delle somme a titolo di ritenute di garanzia.

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DECRETO: il presente provvedimento;