Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE CONTRATTUALE E INADEMPIMENTI RECIPROCI: ABBANDONO DI CANTIERE E INOSSERVANZA DEGLI ORDINI DI SERVIZIO PREVALGONO SULLE CARENZE GESTIONALI DELL'ENTE (136)

CORTE DI APPELLO VENEZIA SENTENZA 2026

In tema di appalto pubblico, l'onere di iscrizione delle riserve deve essere assolto contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso, con iscrizione sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, a pena di decadenza. La sottoscrizione senza riserve dei SAL e del registro di contabilità preclude la successiva rivendicazione di importi per oneri generali o danni da protrazione dei lavori.

"Quanto alle riserve formulate da il Tribunale riteneva decisiva la loro mancata rituale iscrizione nel registro di contabilità e, comunque, la loro tardività e/o irregolarità alla luce degli artt. 190 e 191 del d.P.R. n. 207/2010: il registro di contabilità non recava le riserve indicate dall’impresa e non risultava rispettata la scansione temporale e formale imposta dalla disciplina. Il Tribunale ne ha concluso che “il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di iscrizione delle riserve di cui agli art. 190 e 191 del Regolamento dei lavori pubblici (d.P.R. n. 207/2010) comporta la conseguente decadenza dell’impresa alle pretese ivi asseritamente contenute”.

[...]

doveva in effetti muoversi dal principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando siano espresse contrapposte domande di risoluzione fondate su reciproci inadempimenti, il giudice è chiamato a procedere ad una valutazione comparativa delle condotte delle parti, verificando quale inadempimento abbia avuto incidenza causale prevalente sulla rottura del sinallagma contrattuale: “In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale” (Cass. civ., sez. II, 26 maggio 2025, n. 14030: v. anche Cass. civ., sez. II, ord. 10 ottobre 2023, n. 28339, che richiama la necessità di considerare, oltre all’elemento cronologico, “gli apporti di causalità e proporzionalità tra le prestazioni inadempiute e la loro incidenza sulla funzione del contratto”, e con Cass. civ., sez. II, ord. 3 gennaio 2025, n. 66, nella parte in cui afferma che, in presenza di reciproche domande di risoluzione, il giudice deve valutare il comportamento delle parti e stabilire quale sia effettivamente responsabile dell’inadempimento contrattuale).

La sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ricondotto l’anomalo andamento dell’appalto e l’anticipata interruzione del rapporto ad una indistinta corresponsabilità di entrambe le parti, non è rispettosa dell’insegnamento appena richiamato, avendo rinunciato a verificare quale condotta abbia concretamente determinato l’impossibilità di prosecuzione del rapporto."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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