RISERVE PER ANOMALO ANDAMENTO DEI LAVORI DERIVANTI DA CARENZE PROGETTUALI SUBITO PERCEPIBILI: DEVONO ESSERE ISCRITTE CONTESTUALMENTE ALL'INSORGENZA DEL FATTO LESIVO (240BIS)
La soglia legale del venti per cento per l'iscrizione delle riserve non preclude il diritto dell'appaltatore di agire in giudizio per il riconoscimento delle proprie spettanze, ma opera come limite al riconoscimento bonario delle stesse; tuttavia, l'appaltatore decade dalla pretesa risarcitoria per l'anomalo andamento dell'appalto qualora non iscriva tempestivamente le riserve nei registri contabili durante l'esecuzione del contratto, non potendo differire tale adempimento al conto finale per fatti produttivi di danno già noti e permanenti.
"[...] il limite di cui all’art. 240-bis, pur non potendo costituire un’ipotesi di “esonero legale” da responsabilità a vantaggio dell’Amministrazione, trova comunque giustificazione alla luce dei già richiamati interessi di rango costituzionale tutelati dalla norma censurata (trasparenza, buon andamento, imparzialità) e tanto poiché, si badi, la soglia del venti per cento non incide sul momento dell’iscrizione o della proposizione dell’azione bensì sul riconoscimento delle spettanze richieste e, ad ogni modo, sempre che non sia riscontrabile una condotta dolosa o gravemente colposa imputabile alla Committente, “non potendo l’esonero legale estendersi, nel rispetto dei principi costituzionali, all’inadempimento doloso o gravemente colposo, la relativa azione nei confronti della stazione appaltante, pur soggetta all’onere dell’iscrizione a riserva” (ex multis, Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenze 5 agosto 2016, n. 16537; 28 gennaio 2015, n. 1619; 14 febbraio 2014, n. 3548).
[...]
Il CTU nominato con riferimento a queste ultime [riserve relative all’andamento anomalo dell’appalto, n.d.r.] ha evidenziato che “le riserve per anomalo andamento dell’appalto sono da ritenersi intempestive in quanto in contrasto con l’art. 201 co. 2 del d.p.r. 207/2010 che recisa: “l’esecutore, all’atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili”.
Il consulente, a fronte delle osservazioni rese dal consulente di parte attrice, ha confermato quanto evidenziato asserendo che la circostanza che ha determinato l’anomalo andamento dell’appalto è stata il progetto a base d’appalto caratterizzato da carenze che erano ben note all’appaltatore durante l’iter dei lavori e dunque che l’effettiva percezione dei fatti produttivi di danno in capo all’appaltatore fosse immediata con conseguente necessità di iscrizione tempestiva delle relative riserve.
Tanto premesso le riserve per anomalo andamento dell’appalto sono da considerarsi intempestive e dunque la relativa azione deve ritenersi ormai decaduta.
Con riferimento, invece, alla riserva apposta dall’istante relativa allo svolgimento di lavori extracontrattuali, la stessa è da ritenersi tempestiva atteso che il primo atto utile per poterla iscrivere è stato lo stato finale dei lavori."
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