RINVENIMENTO DI MATERIALI INQUINANTI: SE OGGETTIVAMENTE IMPREVEDIBILE CON L'ORDINARIA DILIGENZA, NON E' INADEMPIMENTO COLPEVOLE (NÉ DELLL'ENTE, NÉ DELL'APPALTATORE)
L'imprevedibilità del rinvenimento di sostanze inquinanti (quali amianto e idrocarburi) in corso d'opera, accertata l'insussistenza di carenze nella redazione dei livelli di progettazione, esclude la configurabilità di un inadempimento contrattuale imputabile alle parti, precludendo l'esperibilità dell'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. o della risoluzione di diritto per colpa.
In tale perimetro di legittimità della sospensione, all'esecutore spettano i maggiori oneri e i costi aggiuntivi iscritti nei registri contabili ai sensi della normativa sui lavori pubblici.
"Il CTU ha, in particolare, motivatamente concluso che non sono stati individuati, con riferimento alle cause delle sospensioni, errori o carenze nel progetto preliminare e definitivo redatto dalla stazione appaltante, né carenze nella progettazione esecutiva effettuata dall’appaltatore [...].
[...] In ordine alle riserve, devono richiamarsi gli artt. 1321 lettere da a) a ebis) e 240bis2 del D. Lgs. 163/2006."
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