NON DOVUTO L'ADEGUAMENTO DEL COMPENSO PER AUMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO DA ACCORDO SINDACALE
L'istituto della revisione dei prezzi, pur costituendo norma imperativa inserita di diritto nei contratti pubblici ad esecuzione periodica al fine di tenere indenne l'operatore economico dagli aumenti imprevisti dei costi dei fattori produttivi, non può essere strumentalmente invocato per conseguire il rimborso dei maggiori esborsi derivanti da un incremento unilaterale del monte ore lavorativo pattuito in separata sede sindacale. Parimenti, qualora la Stazione Appaltante dimostri di aver specificamente vincolato i pagamenti impartiti al proprio tesoriere recando l'esatta indicazione causale dei documenti contabili saldati, resta preclusa all'appaltatore la facoltà di imputare tali somme ad altri pregressi crediti eventualmente insoddisfatti.
"l'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 è norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, avendo lo scopo di tenere indenni gli appaltatori delle amministrazioni pubbliche da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell'offerta, potrebbero indurre l'appaltatore a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici. Mentre ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di rimborso dei maggiori costi sostenuti [...] in ragione dell’incremento dell’orario di lavoro convenuto in sede sindacale e del conseguente incremento della retribuzione della manodopera impiegata nell’appalto."
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