Giurisprudenza e Prassi

NESSUN ONERE DI RISERVA CONTABILE PER IL DANNO DA RITARDATA EMISSIONE DEL COLLAUDO

CORTE D'APPELLO DI ROMA SENTENZA 2026

L'azione risarcitoria promossa dall'appaltatore per i maggiori oneri sostenuti a causa della ritardata effettuazione delle operazioni di collaudo sfugge all'onere di apposizione delle riserve contabili, configurandosi quale illecito autonomo e permanente della stazione appaltante. Tuttavia, ai fini della liquidazione del danno per il periodo successivo all'emissione del certificato (mancata approvazione), è precluso il ricorso a criteri equitativi o presuntivi, esigendosi la prova rigorosa dell'effettiva protrazione degli oneri di custodia.

In tema di appalti pubblici, la prescrizione del diritto al saldo decorre dallo spirare del termine per il collaudo, e l'eccezione non è superata da corrispondenza amministrativa che non esprima una rinuncia abdicativa chiara e inequivocabile.

"non è configurabile 'l'onere di iscrizione' della riserva per il danno da ritardata emissione del certificato, trattandosi di pretesa che non riguarda il compenso complessivamente dovuto ma il pregiudizio determinato dal comportamento gravemente colposo dell'Amministrazione nell'esecuzione dei suoi adempimenti [...] la rinuncia tacita alla prescrizione, per converso, presuppone che nel comportamento del debitore 'sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui', in modo 'assoluto ed inequivoco'".

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