Giurisprudenza e Prassi

NEI CONTRATTI DI CONCESSIONE PUBBLICA, LE GARANZIE PER LA FASE DI COSTRUZIONE E PER LA FASE DI GESTIONE SONO AUTONOME E NON INTERCAMBIABILI

CORTE D'APPELLO DI ROMA SENTENZA 2026

In tema di concessioni di servizi pubblici, è legittima l'attivazione della clausola risolutiva espressa da parte dell'Amministrazione concedente in caso di mancata costituzione o omesso rinnovo della cauzione posta a presidio della corretta gestione del servizio. Non è configurabile alcuna acquiescenza o tacita rinuncia in capo all'Ente pubblico, poiché "la tolleranza -che già di per sé non giustifica l'inadempimento (v. Cass. 3964/2012)- non comporta alcuna modificazione della disciplina contrattuale, tanto meno -appunto- rispetto alle ipotesi (come quelle in cui il contraente è parte pubblica) in cui è necessaria la forma scritta". Parimenti, il diritto del concessionario al riequilibrio del Piano Economico Finanziario sussiste solo a fronte di "evenienze sopravvenute idonee a modificare l'assetto economico-finanziario del rapporto e non anche, come dedotto, al caso della (ritenuta) inveritiera rappresentazione di un diverso numero di utenze indicate nel PEF cui la stessa concessionaria ha aderito".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)