Giurisprudenza e Prassi

MANCATA ISCRIZIONE DELLA RISERVA PER SOSPENSIONE DEI LAVORI: L'APPALTATORE DECADE DALLA PRETESA RISARCITORIA (121)

TRIBUNALE DI PAOLA SENTENZA 2026

È legittima la sospensione dei lavori pubblici disposta ai sensi dell'art. 158, comma 1, D.P.R. n. 207/2010 in presenza di sottoservizi non previsti nel progetto esecutivo che interferiscano con le fondazioni, qualora la Stazione Appaltante dimostri di essersi attivata per la risoluzione della problematica presso i gestori delle reti. L'Appaltatore decade dalla pretesa risarcitoria e dal riconoscimento di maggiori compensi qualora i SAL (Stati Avanzamento Lavori) siano stati sottoscritti senza alcuna riserva, essendo l'onere di iscrizione contestuale alla contabilità un precetto a pena di decadenza (art. 191 D.P.R. 207/2010).

L’onere della riserva ha la sua ragione d’essere nella tutela della P.A. che, nell’esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e deve, inoltre, poter valutare, in ogni momento, l’opportunità del mantenimento ovvero del recesso dal rapporto di appalto(Cfr. Cass. Civ. n. 13500/2004).

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