LEGITTIMA RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER DIFFORMITÀ DEI REQUISITI TECNICI MINIMI.
È legittima la risoluzione del contratto di appalto e il conseguente incameramento della cauzione qualora l'apparecchiatura fornita risulti priva dei requisiti tecnici minimi previsti dal capitolato, non potendosi considerare equivalente un bene che, pur performante in altre modalità, precluda specifiche funzionalità ritenute essenziali dall'amministrazione per l'uso in ambito clinico-chirurgico.
L’apparecchiatura fornita, ha caratteristiche discordanti da quelle minime richieste in capitolato [...] tali discordanze evidenziate NON possono ritenersi minimali [...] la riscontrata difformità del macchinario, tale da renderlo inidoneo allo scopo.
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