LA CONTESTAZIONE PER LA DISAPPLICAZIONE DI UNA PENALE DA RITARDO SOGGIACE ALLA RIGOROSA DISCIPLINA CONTABILE DELLE RISERVE, CON ONERE DI CONFERMA FINO AL CONTO FINALE
In tema di appalti pubblici di lavori, la richiesta di disapplicazione della penale per ritardo rientra tra le pretese economiche assoggettate all'onere di riserva, il cui mancato rispetto procedurale in sede di conto finale ne determina la decadenza.
"[...] l’appaltatore che contesti la legittimità della penale applicata dalla stazione appaltante, pur non avanzando una domanda di maggior compenso in senso stretto, persegue comunque il risultato economico di eliminare una posta passiva incidente sulla contabilità dell’appalto e di conseguire una maggiore somma a titolo di saldo finale. La domanda diretta alla disapplicazione della penale incide, dunque, in maniera immediata e diretta sul saldo finale dell’appalto e sulle reciproche posizioni creditorie e debitorie delle parti, risultando per ciò stesso assoggettata al medesimo regime previsto per le altre pretese economiche derivanti dall’esecuzione del contratto. La pretesa, dunque, deve essere fatta valere dall’appaltatore mediante l’istituto della riserva, come peraltro accaduto proprio nel caso di specie.
[...]
Sul punto, la granitica giurisprudenza di legittimità afferma che l’impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, ometta di reiterarla in sede di conto finale, decade dalla relativa domanda, poiché tale omissione è incompatibile con la volontà di persistere nella pretesa già avanzata e determina una presunzione di accettazione della contabilità definitiva (cfr. Cass. civ., Sez. I, 09.05.2018, n. 11188; Cass. civ., Sez. I, 27.06.2017, n. 15937; Cass. civ, Sez. I, 09.11.2016, n. 22840)."
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