Giurisprudenza e Prassi

LA CONSEGNA DEI LAVORI EFFETTUATA DALL'ENTE SENZA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E' GRAVE INADEMPIMENTO CHE LEGITTIMA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, MA NON ESONERA L'APPALTATORE DALLA PROVA DEL DANNO SUBITO

CORTE DI APPELLO DI BARI SENTENZA 2026

In tema di appalto di opere pubbliche, deve dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Stazione Appaltante qualora la sospensione dei lavori sia stata determinata dalla mancanza di pareri e autorizzazioni ambientali che l'Ente avrebbe dovuto acquisire prima della consegna delle aree. Tale inadempimento ha carattere assorbente e non è condizionato dal regime formalistico della proposizione delle riserve.

Ciononostante, la domanda risarcitoria deve essere rigettata qualora l'appaltatore ometta di provare concretamente il danno subito, non essendo sufficiente il mero riferimento ai criteri parametrici di legge se non supportato dalla prova della mancata possibilità di reimpiegare maestranze e mezzi in altri cantieri.

"[...] l'appaltatore non ha documentato nel corso del processo di primo grado, se sono stati acquisiti pareri e autorizzazioni che determinarono la sospensione e il sequestro del cantiere, né risulta se l'appaltatore abbia in conseguenza di tali gravi mancanze chiesto il recesso dal contratto a cui si sarebbe opposta la stazione appaltante.

Il Collegio, quindi, ritiene che l’invocata risoluzione contrattuale da parte della impresa appaltatrice sia comunque fondata, in quanto la condotta se pur negligente dell’impresa può avere rilievo sotto il profilo risarcitorio, in quanto la mancanza i pareri e di autorizzazioni, di cui ne era comunque consapevole l’impresa in quanto avrebbe dovuto accertarsi della regolarità documentale prima di dare inizio alle lavorazioni, determinano sicuramente una grave inadempimento della stazione appaltante che hanno determinato la c.d. sospensione illegittima.

[...]

Non vi è inoltre alcuna lesione dell’utile, come rilevato dal CTU, in quanto l’impresa oltre a non aver mai chiesto di poter riprendere i lavori successivamente al dissequestro delle aree, non ha avanzato alcuna richiesta di scioglimento del contratto per l’eccessiva onerosità dell’appalto cui la prolungata sospensione stava portando, né ha dimostrato quale sarebbe stato l’utile al netto dei costi sopportati nel periodo di sospensione, dimostrando, per esempio, di non aver utilizzato uomini e attrezzature in altri cantieri durante e dopo il sequestro.

In sintesi, manca la prova di qualsiasi danno in concreto che la società abbia subito anche al di là della mancata iscrizione delle riserve.

Per tali ragioni, pur dichiarandosi la risoluzione per grave inadempimento della stazione appaltante va rigettata la richiesta risarcitoria per mancata prova del danno subito sia nel periodo di sospensione illegittima che dopo il dissequestro del cantiere, laddove l’impresa non ha mai richiesto o diffidato di voler riprendere i lavori."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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