Art. 133 Sospensione e ripresa dei lavori

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori.

Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinchè alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

6. I verbali di ripresa dei lavori da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 165.

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.

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Giurisprudenza e Prassi

LA CONSEGNA DEI LAVORI EFFETTUATA DALL'ENTE SENZA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E' GRAVE INADEMPIMENTO CHE LEGITTIMA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, MA NON ESONERA L'APPALTATORE DALLA PROVA DEL DANNO SUBITO

CORTE DI APPELLO DI BARI SENTENZA 2026

In tema di appalto di opere pubbliche, deve dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Stazione Appaltante qualora la sospensione dei lavori sia stata determinata dalla mancanza di pareri e autorizzazioni ambientali che l'Ente avrebbe dovuto acquisire prima della consegna delle aree. Tale inadempimento ha carattere assorbente e non è condizionato dal regime formalistico della proposizione delle riserve.

Ciononostante, la domanda risarcitoria deve essere rigettata qualora l'appaltatore ometta di provare concretamente il danno subito, non essendo sufficiente il mero riferimento ai criteri parametrici di legge se non supportato dalla prova della mancata possibilità di reimpiegare maestranze e mezzi in altri cantieri.

"[...] l'appaltatore non ha documentato nel corso del processo di primo grado, se sono stati acquisiti pareri e autorizzazioni che determinarono la sospensione e il sequestro del cantiere, né risulta se l'appaltatore abbia in conseguenza di tali gravi mancanze chiesto il recesso dal contratto a cui si sarebbe opposta la stazione appaltante.

Il Collegio, quindi, ritiene che l’invocata risoluzione contrattuale da parte della impresa appaltatrice sia comunque fondata, in quanto la condotta se pur negligente dell’impresa può avere rilievo sotto il profilo risarcitorio, in quanto la mancanza i pareri e di autorizzazioni, di cui ne era comunque consapevole l’impresa in quanto avrebbe dovuto accertarsi della regolarità documentale prima di dare inizio alle lavorazioni, determinano sicuramente una grave inadempimento della stazione appaltante che hanno determinato la c.d. sospensione illegittima.

[...]

Non vi è inoltre alcuna lesione dell’utile, come rilevato dal CTU, in quanto l’impresa oltre a non aver mai chiesto di poter riprendere i lavori successivamente al dissequestro delle aree, non ha avanzato alcuna richiesta di scioglimento del contratto per l’eccessiva onerosità dell’appalto cui la prolungata sospensione stava portando, né ha dimostrato quale sarebbe stato l’utile al netto dei costi sopportati nel periodo di sospensione, dimostrando, per esempio, di non aver utilizzato uomini e attrezzature in altri cantieri durante e dopo il sequestro.

In sintesi, manca la prova di qualsiasi danno in concreto che la società abbia subito anche al di là della mancata iscrizione delle riserve.

Per tali ragioni, pur dichiarandosi la risoluzione per grave inadempimento della stazione appaltante va rigettata la richiesta risarcitoria per mancata prova del danno subito sia nel periodo di sospensione illegittima che dopo il dissequestro del cantiere, laddove l’impresa non ha mai richiesto o diffidato di voler riprendere i lavori."

ILLEGITTIMA SOSPENSIONE DEI LAVORI - RIVALUTAZIONE MONETARIA DEI DANNI

LODO ARBITRALE 2011

[A] Sulla prevalenza o meno del contenuto degli atti di gara, rispetto al capitolato speciale, in caso di disposizioni potenzialmente contrastanti riguardo alla esistenza o meno di una clausola compromissoria. [B] Sulla possibilità o meno di stipulare in corso di rapporto una clausola arbitrale quando le parti abbiano escluso la competenza arbitrale nel contratto di appalto. [C] Sulla possibilità o meno di considerare l’introduzione di una clausola arbitrale successivamente all’aggiudicazione come una violazione del principio di libera concorrenza. [D] Sul ruolo della Camera Arbitrale, di cui all’art. 241 del d.lgs. n. 163/2006 e sulla disciplina generale applicabile agi giudizi arbitrali dopo l’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici. [E] Sulla sussistenza o meno di un diritto di recesso dal contratto d’appalto in capo alla Stazione Appaltante e sui presupposti per farlo valere. [F] Sulle differenze, quanto a presupposti e effetti, tra il diritto di recesso unilaterale dal contratto e l'azione di risoluzione per inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e ss. c.c. esperibili dalla Stazione Appaltante. [G] Sugli obblighi giuridici esistenti a carico della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore e sulla attribuzione della responsabilità della risoluzione in caso di reciproci inadempimenti. [H] Sulla possibilità o meno che l’impresa si rifiuti di ricevere la consegna lavori nel caso di carenze nel progetto tecnico imputabili alla Stazione Appaltante. [I] Sugli obblighi risarcitori in capo all’Appaltatore nel caso di legittima risoluzione unilaterale del contratto da parte della Stazione Appaltante. [L] Sulla recentissima giurisprudenza in merito agli obblighi a carico dell’Impresa per evitare di incorrere nella decadenza dalle riserve iscritte e sull’onere della prova nel giudizio arbitrale. [M] Sulle caratteristiche necessarie affinché le indicazioni inserite nella riserva siano sufficienti per considerare assolti gli oneri posti a carico dell’Impresa per evitare la decadenza delle relative pretese. [N] Sulle ipotesi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto all’Impresa la possibilità di non iscrivere immediata riserva senza incorrere nella decadenza dalle pretese. [O] Sulla possibilità o meno di configurare una rinuncia, anche tacita, da parte della Stazione Appaltante ad eccepire la decadenza della riserva. [P] Sull’onere di iscrizione e di quantificazione delle riserve nel caso dei c.d. “fatti continutativi” secondo il recente orientamento della giurisprudenza. [Q] Sulla sussistenza o meno di un onere a carico dell’Impresa di immediata riserva al momento della consegna lavori per contestare difetti progettuali. [R] Sulla possibilità o meno che la sottoscrizione da parte dell’Impresa di atti di sottomissione o di atti aggiuntivi possa configurare rinuncia alle riserve inscritte in contabilità. [S] Sulla sussistenza o meno di un onere di tempestiva riserva per il ristoro delle spese per la sicurezza dei cantieri. [T] Sulla possibilità o meno per l’impresa di richiedere il danno derivante dalla parziale consegna dei lavori, senza previamente richiedere la risoluzione del contratto, e sulle differenze tra mancata consegna e frazionamento della stessa. [U] Sulla risarcibilità o meno del mancato utile in caso di anomalo andamento dei lavori e sull’onere della prova posto a carico dell’Impresa. [V] Sulle spese documentabili che debbono ritenersi, secondo la giurisprudenza, ricomprese nelle c.d. spese generali. [W] Sulla sussistenza o meno del diritto dell’Impresa di ottenere il rimborso degli oneri di sicurezza e sui termini della relativa riserva. [X] Sulla sussistenza o meno del diritto dell’Impresa di ottenere il pagamento del corrispettivo per le addizioni o variazioni dell’opera in assenza di ordine scritto e formale approvazione della Stazione Appaltante. [Y] Sulla risarcibilità o meno del danno all’immagine, richiesta in via riconvenzionale dalla Stazione Appaltante nel giudizio arbitrale. [Z] Sulla possibilità o meno di configurare la riserva come atto di messa in mora idoneo a far decorrere gli interessi legali sulle somme dovute per lavori all’Impresa, e sulla differenza con la decorrenza degli interessi di mora. [AA] Sulla decorrenza della rivalutazione monetaria per i danni derivanti da illegittima sospensione dei lavori o da andamento anomalo degli stessi

SOSPENSIONE LAVORI PER PREDISPORRE UNA PERIZIA DI VARIANTE - LIMITI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla natura decadenziale o meno del termine di 30 giorni dalla data di notifica della domanda di arbitrato per esercitare la facoltà concessa all’attore di declinare la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 47 del Capitolato generale. [B] Sulla idoneità o meno di un atto contenente l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, senza “richieste o intimazioni”, di costituire atto interruttivo della prescrizione. [C] Sull’effetto interruttivo della prescrizione dato dall’ammissione dell’esistenza del debito e sulla prova necessaria. [D] Sui requisiti necessari affinché la sospensione dei lavori da parte della Stazione Appaltante possa ritenersi legittima. [E] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori disposta dalla Stazione Appaltante per la predisposizione e approvazione di una perizia di variante. [F] Sulla tempestività o meno della riserva apposta nel verbale di ripresa dei lavori, avverso la sospensione dei lavori originariamente legittima, divenuta solo successivamente illegittima. [G] Sulla risarcibilità o meno delle spese generali in caso di illegittima sospensione dei lavori e sulla misura del danno risarcibile. [H] Sull’entità del danno risarcibile per maggiori oneri di gestione e conduzione di cantiere, in ipotesi di sospensione lavori particolarmente lunga

ERRORI PROGETTUALI DELLA PA - RISARCIMENTO DANNI PER I MAGGIORI COSTI SOPPORTATI DALL'IMPRESA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla sussistenza o meno di una responsabilità della Stazione Appaltante nel caso in cui nel progetto esecutivo non sia stato considerato in modo completo lo stato dei luoghi e sui limiti di detta responsabilità. [B] Sulla configurabilità o meno di una violazione del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante nel caso di ritardo nell’adeguamento del progetto esecutivo. [C] Sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri sostenuti dall’Impresa in dipendenza del prolungamento della durata contrattuale causato dalla necessità di operare una variante al progetto esecutivo. [D] Sulla possibilità o meno che l’Impresa ottenga la risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante nel caso di paralisi dei lavori dovuta a ritardo nell’approntamento della necessaria perizia di variante. [E] Sulla tempestività o meno delle riserve formulate dall’Impresa in sede di esame della perizia di variante e sulla definizione di “primo atto dell’appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse”. [F]Sulla possibilità o meno di considerare sede idonea alla iscrizione delle riserve gli ordini di servizio redatti dalla Direzione Lavori. [G] Sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri sostenuti dall’impresa appaltatrice in conseguenza di errori e/o omissioni nelle indagini geologiche compiute dalla stazione appaltante. [H] Sulla risarcibilità o meno dei danni subiti dall’Impresa per l’inutile mantenimento del cantiere per i ritardi dovuti alla Stazione Appaltante e sulle tipologie di danni eventualmente risarcibili. [I] In particolare: sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri per macchinari e attrezzature, compresi i macchinari non direttamente ed esclusivamente utilizzabili per la produzione (automobili, furgoni e simili). [L] In particolare: sulla risarcibilità o meno dei danni subiti dall’Impresa in ragione dell’aumento del prezzo del petrolio e dei suoi derivati verificatosi nel periodo di esecuzione delle opere conseguente al ritardo imputabile alla Stazione Appaltante. [M] In particolare: sulla risarcibilità o meno dei maggiori costi sopportati dall’Impresa in relazione alle polizze fideiussorie prestate a causa del prolungato vincolo contrattuale. [N] Sulla risarcibilità o meno delle spese generali conseguenti alla ridotta produttività conseguente alla illegittima sospensione dei lavori imputabile alla Stazione Appaltante. [O] In particolare: sulla risarcibilità o meno del mancato utile per il periodo di anomalo andamento dell’appalto. [P] In particolare: sulla prova necessaria e sulla quantificazione del mancato utile d’impresa per il periodo di anomalo andamento dei lavori. [Q] Sulla rilevanza o meno, ai fini della risarcibilità dei danni subiti, della circostanza che l’Impresa abbia accettato e fatto proprio, con le rituali dichiarazioni richieste in fase di gara dalla Stazione Appaltante, il progetto originario, la cui erroneità costituisce uno degli elementi causali dei danni lamentati

SOSPENSIONE LAVORI PER RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Il concetto di appalto a forfait chiuso non debba essere inteso nel senso della assoluta immodificabilità del sinallagma contrattuale e della impossibilità di addivenire a modifiche dell'opus posto a base di gara. [B] Sulla sospensione lavori disposta dalla stazione appaltante in caso di ritrovamenti archeologici

IMPUTAZIONE PAGAMENTI IN RITARDO

LODO ARBITRALE 2010

[A] La responsabilità per le varianti progettuali introdotte dall’impresa in sede di gara, aggiudicata con la formula dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rimane in capo alla stazione appaltante. [B] Sul risarcimento del danno all’utile per mancato espletamento di diverse commesse quale conseguenza dell’illegittima sospensione lavori o di anomalo andamento. [C] Sul periodo dal quale calcolare la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni all’impresa. [D] Sulle ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori. [E] Sull’equo compenso qualora le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. [F] Sulla problematica concernente l'applicabilità deI disposto di cui all'art. 1194 c.c. in materia di "imputazione del pagamento" nei casi di pagamento effettuato con ritardo dalla pubblica amministrazione. [G] Sulla posizione soggettiva dell'appaltatore e sulla giurisdizione competente a decidere in ordine alla facoltà dell'Amministrazione di accordare la revisione dei prezzi

SOSPENSIONE LAVORI LEGITTIMA - EQUO COMPENSO

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla sospensione dei lavori disposta per carenza di fondi da parte della stazione appaltante. [B] L’onere della riserva non investe quelle pretese che toccano la sorte del contratto (risoluzione del contratto, nullità del medesimo). [C] Anche nel caso in cui la sospensione dei lavori sia legittima all’impresa può spettare il diritto all’equo compenso, secondo la disposizione di cui all’art. 1664, co. 2. del cod. civ.. [D] I criteri per il risarcimento del danno da illegittima sospensione lavori di cui alle lett. da a) a d) dell’art. 25 comma 2, d.m. 19 aprile 2000, n. 145, hanno una funzione di guida. [E] Sulla risoluzione contrattuale per colpa della stazione appaltante e sul risarcimento del danno per mancato utile dovuto all’impresa. [F] Sul comportamento che deve tenere l’impresa in caso di sospensione dei lavori illegittima al fine di ridurre il danno

Sospensione e ripresa dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sull'esecuzione dei lavori su un'unica carreggiata rispetto all'esecuzione delle opere in sostanziale assenza di traffico. [B] Sull’onere a carico del Committente di raggiungere accordi con gli Enti titolari dei sottoservizi

Sospensione e ripresa dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sul comportamento dell’amministrazione che trascuri di raggiungere tempestivamente i necessari accordi con gli Enti Pubblici terzi. [B] Sulla sorte del contratto qualora entrambe le parti ne chiedano giudizialmente la risoluzione per inadempimento. [C] Sull'opzione concessa all'appaltatore dall'art. 30 d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, in caso di sospensione dei lavori. [D] Sul risarcimento del danno da illegittima sospensione lavori qualora il direttore lavori abbia omesso di dar conto delle attrezzature presenti in cantiere

SOSPENSIONE LAVORI

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2007

Il D.P.R. n. 1063 del 1962, affida all'ingegnere capo il potere di disporre la sospensione dei lavori, è pur vero che tale regola è applicabile quando la relativa qualifica professionale sussiste nell'organizzazione dell'ente pubblico; sicchè, siccome la stessa non era prevista nell'amministrazione comunale convenuta, l'ordine non poteva che essere impartito dalla direzione dei lavori: e nel caso non era stato mai revocato dall'ente che anzi, durante il periodo di sospensione, aveva provveduto ad elaborare ed approvare la necessaria variante al progetto originario. La figura istituzionale dell'ingegnere capo è prevista dal Regolamento appr. con R.D. n. 350 del 1895, soprattutto per le opere che per la L. 20 marzo 1865, allegato F, e succ. modifiche sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici; allorquando tale figura non sussista nell'organizzazione amministrativa di un ente pubblico, il potere di disporre la sospensione dei lavori compete, stesso R.D. n. 350, ex art. 6, al direttore dei lavori, cui d'altra parte è stato definitivamente affidato dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 133, (successivo all'appalto per cui è causa), avente per oggetto l'intera materia dei lavori pubblici come determinata dalla L. 109 del 1994, art. 2. L'accertata circostanza che l'ordine di sospensione dei lavori fosse illegittimo perchè non rientrante in alcuna delle ipotesi in cui il relativo provvedimento è autorizzato dal D.P.R. n. 1062 del 1963, art. 30, comporta soltanto che alla stazione appaltante, incorsa in un inadempimento contrattuale, non sia consentito avvalersi di alcuna delle facoltà concesse dalla menzionata norma nelle diverse ipotesi dalla stessa previste in cui la sospensione sia consentita; ma non incide sui diritti dell'appaltatore danneggiato dal comportamento illegittimo del contraente pubblico (di richiedere maggiori compensi o indennizzi, nonchè la risoluzione del contratto), nè sull'onere impostogli dal R.D. n. 350 del 1895 cit., artt. 54 e 64, di apporre nel registro di contabilità le necessarie riserve per maggiori compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei lavori (Cass. 11852.2007; 4702.2006; 18070.2004). Le quali devono essere formulate a pena di decadenza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non appena sia emersa la rilevanza causale del danno derivante da tale fatto, ed al più tardi nel verbale di ripresa dei lavori (Cass. 23670.2006; 17906.2004; 5540.2004).

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Non è conforme alla normativa in materia di affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro, vigente prima della modifica introdotta dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, l’operato della stazione appaltante che ha affidato tali incarichi professionali fiduciariamente e/o “intuitu personae”, completamente svincolati da qualsiasi onere istruttorio e motivazionale, atteso che, anche nelle ipotesi in esame, è comunque necessaria, a mente dell’art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., la “previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale” dei professionisti esterni di fiducia dell’ente, nonché la “motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare” (Tar Campania, Napoli, Sez. II – sentenza 18 dicembre 2003 n. 15430). Infatti, la procedura selettiva prevista dall’art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994 e s.m., pur essendo connotata da caratteri di maggiore semplicità e speditezza, deve nondimeno soddisfare taluni requisiti minimi di pubblicità, di concorsualità (comparazione dei curricula) e di trasparenza (Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339).

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., la progettazione assume la forma di progetto integrale, dove tutte le parti, architettoniche, strutturali ed impiantistiche, debbono coesistere, di modo che per la progettazione di tali opere, l’esigenza di uno stretto coordinamento si pone come regola inderogabile anche sul piano logico e cronologico oltre che tecnico.

Non è conforme a tale disposizione l’operato della stazione appaltante che ha praticato prima il frazionamento dell’attività progettuale nelle sue componenti specialistiche, quindi la scissione degli incarichi di progettazione architettonica, impiantistica, coordinamento della sicurezza, procedendo ad affidamenti tra loro separati, sul piano cronologico e negoziale, senza riguardo alla regola di sommare i corrispettivi dei vari servizi tecnici per determinarne le modalità di affidamento e senza tenere nel debito conto che l’attività progettuale degli interventi (aventi la natura di organismo edilizio) doveva essere ispirata ad un maggior coordinamento. Valgono al riguardo le considerazioni contenute nella determinazione n. 13/2000, ove con richiamo all’art. 17, commi 1 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., è affermato il principio che la progettazione non può essere espletata da più soggetti esterni alla S.A., se non riuniti in associazione o in raggruppamento, e nella determinazione n. 2/2002, ove nel dichiarare la legittimità di gruppi di progettazione composti congiuntamente da tecnici interni ed esterni all’amministrazione, si ammette al contempo, per tale ipotesi specifica, la possibilità di affidare separatamente le singole parti specialistiche (strutture, impianti etc.) a distinti professionisti esterni. L’apparente contraddizione tra i due testi è risolta dalla valutazione delle condizioni e dei limiti per derogare alla regola generale dell’indivisibilità del progetto. Infatti, il principio generale affermato dall’Autorità è che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria, tanto in relazione all’insieme delle fasi progettuali quanto in relazione al complesso delle componenti specialistiche che vi afferiscono. E ciò nel senso che non è consentito, in linea generale, dividere la prestazione in più parti, a meno che tale scelta non sia adeguatamente motivata e sia indicata già nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Nell’ipotesi in cui la sospensione viene disposta per ragioni non contemplate dall’art. 24 del Capitolato generale (D.M. 19 aprile 2000, n. 145) e dall’art. 133 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., si rientra nel campo delle sospensioni illegittime per le quali spetta all’impresa la corresponsione dei maggiori oneri conseguenti al fermo. Tale circostanza si verifica, ad esempio, quando la sospensione è disposta per facoltà discrezionale dell’Amministrazione, in dipendenza di fatti o esigenze particolari proprie o per ovviare a mancate predisposizioni che ad essa facevano carico. Si verifica, altresì: per carenze progettuali; per ritardi prodotti da generiche esigenze di carattere burocratico; imprevisti ma prevedibili impedimenti nell’esecuzione; necessità di predisporre perizie di variante che riparino precedenti mancanze o errori.

L’uso illegittimo della facoltà di sospendere i lavori dà all’impresa il diritto di pretendere il riconoscimento dei danni prodotti che si trova costretta a sopportare di conseguenza e, naturalmente, l’equivalente slittamento del termine esecutivo da considerare sia sul cronoprogramma, di cui all’art. 42 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m., sia sul programma esecutivo previsto dal successivo art. 45.

CONSEGNA LAVORI

AUTORITA LLPP DETERMINAZIONE 2005

Qualora dovessero eccezionalmente ricorrere circostanze sopravvenute assolutamente impreviste ed imprevedibili mediante l’impiego dell’ordinaria diligenza, le quali impongono di procedere alla successiva sospensione dei lavori, il responsabile del procedimento, cui compete l’accertamento della situazione di fatto, dovrà attenersi al disposto normativo di cui all’art. 133 del D. P. R. n. 554/99, indicando dettagliatamente le ragioni specifiche poste a fondamento della suddetta sospensione, motivando in maniera esauriente la non imputabilità delle stesse alla stazione appaltante e specificando altresì la loro stretta attinenza con le lavorazioni oggetto della consegna anticipata. In caso contrario, sarà logico presumersi “un giudizio negativo sull’attività tecnico-amministrativa svolta dalla stazione appaltante e dai soggetti preposti alla conduzione dell’appalto ed investiti della sua gestione e della connessa responsabilità, con i conseguenti addebiti nel caso in cui dal loro operato sia desumibile un danno erariale”.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 29/04/2009 - PAGAMENTI

In riferimento al combinato disposto degli art. 133 c. 4 (“nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori), art. 168 c. 1 (“quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige (…) uno stato di avanzamento) e art. 114 c. 3 del D.P.R. 554/99 (“nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione”), nonché l’art. 29 c. 1 del D.M. 145/00 (“il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stati di avanzamento dei lavori a norma dell’art. 168 del regolamento”), si chiede conferma della seguente interpretazione: - in occasione della firma in contradditorio del verbale di sospensione lavori, il direttore lavori ha il mero obbligo di indicare nello stesso lo stato di avanzamento lavori, ovvero deve quantificare l’importo totale maturato in riferimento alle lavorazioni effettuate a quella data. Nel caso in cui non sia stato raggiunto l’importo della prima rata, come prevista dal C.S.A lo stesso non può invece procedere alla redazione di un SAL ai sensi dell’art. 168 c. 1 del regolamento. Nell’eventualità poi, in cui la sospensione superi i novanta giorni, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.M. 145/00 il direttore dei lavori deve procedere alla redazione di uno stato di avanzamento lavori ai sensi dell’art. 168 del regolamento, con successiva emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.M. 145/2000. Secondo tale interpretazione, si potrà in via pratico-operativa stabilire che solo i SAL redatti ai sensi dell’art. 168 avranno una numerazione progressiva, sempre coincidente con la relativa numerazione dei relativi certificati di pagamento.


QUESITO del 02/05/2008 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Sono in corso di esecuzione lavori in cui sono stati rinvenuti reperti archeologici che hanno obbligato i tecnici a rivedere le tecniche di consolidamento delle fondazioni, con i necessari tempi tecnici di approvazione delle nuove soluzioni da parte della Soprintendenza. Sempre nella stessa area di cantiere, i lavori di consolidamento delle colonne del portico, che insistono sulle fondazioni predette, sono fermi in quanto la Soprintendenza ha espresso la volontà di fare ulteriori indagini e prove sui materiali di finitura, bloccando di conseguenza tutti gli altri lavori che prevedono sollecitazioni statiche sulle colonne e sulle fondazioni. Si configura, quindi, l’ipotesi di una “sospensione parziale” dei lavori, disciplinata dal comma 7 dell’art. 133 del 554/99. La legge chiarisce che, in caso di sospensione parziale, il termine contrattuale deve essere differito di un tempo “pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall’impresa”. Allo scrivente non è chiaro, però, se l’obbligo della comunicazione all’Autorità, di cui al comma 9, cioè oltre il quarto del tempo contrattuale, scatta anche per le sospensioni parziali o se il tempo di sospensione da calcolare per verificare il rientro nei limiti del 25% sia riferito ai soli giorni di differimento contrattuale calcolati come sopra.


QUESITO del 06/06/2006 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Per quanti giorni è ammesso sospendere i lavori,(per maltempo) anche in più frazioni di tempo, per un appalto lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento su strade prov. e regionali, che contrattualmente prevede una durata dei lavori di 365 giorni, per un importo a base d'asta di 1.600.000 euro?