Art. 133 Sospensione e ripresa dei lavori
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 2071. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori.
Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinchè alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 165.
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.
Giurisprudenza e Prassi
LA CONSEGNA DEI LAVORI EFFETTUATA DALL'ENTE SENZA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E' GRAVE INADEMPIMENTO CHE LEGITTIMA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, MA NON ESONERA L'APPALTATORE DALLA PROVA DEL DANNO SUBITO
In tema di appalto di opere pubbliche, deve dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Stazione Appaltante qualora la sospensione dei lavori sia stata determinata dalla mancanza di pareri e autorizzazioni ambientali che l'Ente avrebbe dovuto acquisire prima della consegna delle aree. Tale inadempimento ha carattere assorbente e non è condizionato dal regime formalistico della proposizione delle riserve.
Ciononostante, la domanda risarcitoria deve essere rigettata qualora l'appaltatore ometta di provare concretamente il danno subito, non essendo sufficiente il mero riferimento ai criteri parametrici di legge se non supportato dalla prova della mancata possibilità di reimpiegare maestranze e mezzi in altri cantieri.
"[...] l'appaltatore non ha documentato nel corso del processo di primo grado, se sono stati acquisiti pareri e autorizzazioni che determinarono la sospensione e il sequestro del cantiere, né risulta se l'appaltatore abbia in conseguenza di tali gravi mancanze chiesto il recesso dal contratto a cui si sarebbe opposta la stazione appaltante.
Il Collegio, quindi, ritiene che l’invocata risoluzione contrattuale da parte della impresa appaltatrice sia comunque fondata, in quanto la condotta se pur negligente dell’impresa può avere rilievo sotto il profilo risarcitorio, in quanto la mancanza i pareri e di autorizzazioni, di cui ne era comunque consapevole l’impresa in quanto avrebbe dovuto accertarsi della regolarità documentale prima di dare inizio alle lavorazioni, determinano sicuramente una grave inadempimento della stazione appaltante che hanno determinato la c.d. sospensione illegittima.
[...]
Non vi è inoltre alcuna lesione dell’utile, come rilevato dal CTU, in quanto l’impresa oltre a non aver mai chiesto di poter riprendere i lavori successivamente al dissequestro delle aree, non ha avanzato alcuna richiesta di scioglimento del contratto per l’eccessiva onerosità dell’appalto cui la prolungata sospensione stava portando, né ha dimostrato quale sarebbe stato l’utile al netto dei costi sopportati nel periodo di sospensione, dimostrando, per esempio, di non aver utilizzato uomini e attrezzature in altri cantieri durante e dopo il sequestro.
In sintesi, manca la prova di qualsiasi danno in concreto che la società abbia subito anche al di là della mancata iscrizione delle riserve.
Per tali ragioni, pur dichiarandosi la risoluzione per grave inadempimento della stazione appaltante va rigettata la richiesta risarcitoria per mancata prova del danno subito sia nel periodo di sospensione illegittima che dopo il dissequestro del cantiere, laddove l’impresa non ha mai richiesto o diffidato di voler riprendere i lavori."
SOSPENSIONE LAVORI
Il D.P.R. n. 1063 del 1962, affida all'ingegnere capo il potere di disporre la sospensione dei lavori, è pur vero che tale regola è applicabile quando la relativa qualifica professionale sussiste nell'organizzazione dell'ente pubblico; sicchè, siccome la stessa non era prevista nell'amministrazione comunale convenuta, l'ordine non poteva che essere impartito dalla direzione dei lavori: e nel caso non era stato mai revocato dall'ente che anzi, durante il periodo di sospensione, aveva provveduto ad elaborare ed approvare la necessaria variante al progetto originario. La figura istituzionale dell'ingegnere capo è prevista dal Regolamento appr. con R.D. n. 350 del 1895, soprattutto per le opere che per la L. 20 marzo 1865, allegato F, e succ. modifiche sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici; allorquando tale figura non sussista nell'organizzazione amministrativa di un ente pubblico, il potere di disporre la sospensione dei lavori compete, stesso R.D. n. 350, ex art. 6, al direttore dei lavori, cui d'altra parte è stato definitivamente affidato dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 133, (successivo all'appalto per cui è causa), avente per oggetto l'intera materia dei lavori pubblici come determinata dalla L. 109 del 1994, art. 2. L'accertata circostanza che l'ordine di sospensione dei lavori fosse illegittimo perchè non rientrante in alcuna delle ipotesi in cui il relativo provvedimento è autorizzato dal D.P.R. n. 1062 del 1963, art. 30, comporta soltanto che alla stazione appaltante, incorsa in un inadempimento contrattuale, non sia consentito avvalersi di alcuna delle facoltà concesse dalla menzionata norma nelle diverse ipotesi dalla stessa previste in cui la sospensione sia consentita; ma non incide sui diritti dell'appaltatore danneggiato dal comportamento illegittimo del contraente pubblico (di richiedere maggiori compensi o indennizzi, nonchè la risoluzione del contratto), nè sull'onere impostogli dal R.D. n. 350 del 1895 cit., artt. 54 e 64, di apporre nel registro di contabilità le necessarie riserve per maggiori compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei lavori (Cass. 11852.2007; 4702.2006; 18070.2004). Le quali devono essere formulate a pena di decadenza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non appena sia emersa la rilevanza causale del danno derivante da tale fatto, ed al più tardi nel verbale di ripresa dei lavori (Cass. 23670.2006; 17906.2004; 5540.2004).
Pareri tratti da fonti ufficiali
In riferimento al combinato disposto degli art. 133 c. 4 (“nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori), art. 168 c. 1 (“quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige (…) uno stato di avanzamento) e art. 114 c. 3 del D.P.R. 554/99 (“nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione”), nonché l’art. 29 c. 1 del D.M. 145/00 (“il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stati di avanzamento dei lavori a norma dell’art. 168 del regolamento”), si chiede conferma della seguente interpretazione: - in occasione della firma in contradditorio del verbale di sospensione lavori, il direttore lavori ha il mero obbligo di indicare nello stesso lo stato di avanzamento lavori, ovvero deve quantificare l’importo totale maturato in riferimento alle lavorazioni effettuate a quella data. Nel caso in cui non sia stato raggiunto l’importo della prima rata, come prevista dal C.S.A lo stesso non può invece procedere alla redazione di un SAL ai sensi dell’art. 168 c. 1 del regolamento. Nell’eventualità poi, in cui la sospensione superi i novanta giorni, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.M. 145/00 il direttore dei lavori deve procedere alla redazione di uno stato di avanzamento lavori ai sensi dell’art. 168 del regolamento, con successiva emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.M. 145/2000. Secondo tale interpretazione, si potrà in via pratico-operativa stabilire che solo i SAL redatti ai sensi dell’art. 168 avranno una numerazione progressiva, sempre coincidente con la relativa numerazione dei relativi certificati di pagamento.
Sono in corso di esecuzione lavori in cui sono stati rinvenuti reperti archeologici che hanno obbligato i tecnici a rivedere le tecniche di consolidamento delle fondazioni, con i necessari tempi tecnici di approvazione delle nuove soluzioni da parte della Soprintendenza. Sempre nella stessa area di cantiere, i lavori di consolidamento delle colonne del portico, che insistono sulle fondazioni predette, sono fermi in quanto la Soprintendenza ha espresso la volontà di fare ulteriori indagini e prove sui materiali di finitura, bloccando di conseguenza tutti gli altri lavori che prevedono sollecitazioni statiche sulle colonne e sulle fondazioni. Si configura, quindi, l’ipotesi di una “sospensione parziale” dei lavori, disciplinata dal comma 7 dell’art. 133 del 554/99. La legge chiarisce che, in caso di sospensione parziale, il termine contrattuale deve essere differito di un tempo “pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall’impresa”. Allo scrivente non è chiaro, però, se l’obbligo della comunicazione all’Autorità, di cui al comma 9, cioè oltre il quarto del tempo contrattuale, scatta anche per le sospensioni parziali o se il tempo di sospensione da calcolare per verificare il rientro nei limiti del 25% sia riferito ai soli giorni di differimento contrattuale calcolati come sopra.
Per quanti giorni è ammesso sospendere i lavori,(per maltempo) anche in più frazioni di tempo, per un appalto lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento su strade prov. e regionali, che contrattualmente prevede una durata dei lavori di 365 giorni, per un importo a base d'asta di 1.600.000 euro?

