Art. 133 Sospensione e ripresa dei lavori

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori.

Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinchè alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

6. I verbali di ripresa dei lavori da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 165.

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.

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Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA SOSPENSIONE DEI LAVORI - RIVALUTAZIONE MONETARIA DEI DANNI

LODO ARBITRALE 2011

[A] Sulla prevalenza o meno del contenuto degli atti di gara, rispetto al capitolato speciale, in caso di disposizioni potenzialmente contrastanti riguardo alla esistenza o meno di una clausola compromissoria. [B] Sulla possibilità o meno di stipulare in corso di rapporto una clausola arbitrale quando le parti abbiano escluso la competenza arbitrale nel contratto di appalto. [C] Sulla possibilità o meno di considerare l’introduzione di una clausola arbitrale successivamente all’aggiudicazione come una violazione del principio di libera concorrenza. [D] Sul ruolo della Camera Arbitrale, di cui all’art. 241 del d.lgs. n. 163/2006 e sulla disciplina generale applicabile agi giudizi arbitrali dopo l’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici. [E] Sulla sussistenza o meno di un diritto di recesso dal contratto d’appalto in capo alla Stazione Appaltante e sui presupposti per farlo valere. [F] Sulle differenze, quanto a presupposti e effetti, tra il diritto di recesso unilaterale dal contratto e l'azione di risoluzione per inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e ss. c.c. esperibili dalla Stazione Appaltante. [G] Sugli obblighi giuridici esistenti a carico della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore e sulla attribuzione della responsabilità della risoluzione in caso di reciproci inadempimenti. [H] Sulla possibilità o meno che l’impresa si rifiuti di ricevere la consegna lavori nel caso di carenze nel progetto tecnico imputabili alla Stazione Appaltante. [I] Sugli obblighi risarcitori in capo all’Appaltatore nel caso di legittima risoluzione unilaterale del contratto da parte della Stazione Appaltante. [L] Sulla recentissima giurisprudenza in merito agli obblighi a carico dell’Impresa per evitare di incorrere nella decadenza dalle riserve iscritte e sull’onere della prova nel giudizio arbitrale. [M] Sulle caratteristiche necessarie affinché le indicazioni inserite nella riserva siano sufficienti per considerare assolti gli oneri posti a carico dell’Impresa per evitare la decadenza delle relative pretese. [N] Sulle ipotesi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto all’Impresa la possibilità di non iscrivere immediata riserva senza incorrere nella decadenza dalle pretese. [O] Sulla possibilità o meno di configurare una rinuncia, anche tacita, da parte della Stazione Appaltante ad eccepire la decadenza della riserva. [P] Sull’onere di iscrizione e di quantificazione delle riserve nel caso dei c.d. “fatti continutativi” secondo il recente orientamento della giurisprudenza. [Q] Sulla sussistenza o meno di un onere a carico dell’Impresa di immediata riserva al momento della consegna lavori per contestare difetti progettuali. [R] Sulla possibilità o meno che la sottoscrizione da parte dell’Impresa di atti di sottomissione o di atti aggiuntivi possa configurare rinuncia alle riserve inscritte in contabilità. [S] Sulla sussistenza o meno di un onere di tempestiva riserva per il ristoro delle spese per la sicurezza dei cantieri. [T] Sulla possibilità o meno per l’impresa di richiedere il danno derivante dalla parziale consegna dei lavori, senza previamente richiedere la risoluzione del contratto, e sulle differenze tra mancata consegna e frazionamento della stessa. [U] Sulla risarcibilità o meno del mancato utile in caso di anomalo andamento dei lavori e sull’onere della prova posto a carico dell’Impresa. [V] Sulle spese documentabili che debbono ritenersi, secondo la giurisprudenza, ricomprese nelle c.d. spese generali. [W] Sulla sussistenza o meno del diritto dell’Impresa di ottenere il rimborso degli oneri di sicurezza e sui termini della relativa riserva. [X] Sulla sussistenza o meno del diritto dell’Impresa di ottenere il pagamento del corrispettivo per le addizioni o variazioni dell’opera in assenza di ordine scritto e formale approvazione della Stazione Appaltante. [Y] Sulla risarcibilità o meno del danno all’immagine, richiesta in via riconvenzionale dalla Stazione Appaltante nel giudizio arbitrale. [Z] Sulla possibilità o meno di configurare la riserva come atto di messa in mora idoneo a far decorrere gli interessi legali sulle somme dovute per lavori all’Impresa, e sulla differenza con la decorrenza degli interessi di mora. [AA] Sulla decorrenza della rivalutazione monetaria per i danni derivanti da illegittima sospensione dei lavori o da andamento anomalo degli stessi

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla tempestività o meno della riserva relativa ai maggiori compensi conseguenti alla sospensione dei lavori inserita nel verbale di ripresa dei lavori. [B] Sulla risarcibilità o meno delle spese generali in caso di illegittima sospensione dei lavori. [C] Sulla risarcibilità o meno del mancato utile in caso di illegittima sospensione dei lavori. [D] Sulla possibilità o meno di qualificare illegittima la sospensione dovuta a sequestro penale del cantiere e sulla rilevanza o meno a tale scopo dell’esito positivo del giudizio penale

SOSPENSIONE LAVORI PER PREDISPORRE UNA PERIZIA DI VARIANTE - LIMITI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla natura decadenziale o meno del termine di 30 giorni dalla data di notifica della domanda di arbitrato per esercitare la facoltà concessa all’attore di declinare la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 47 del Capitolato generale. [B] Sulla idoneità o meno di un atto contenente l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, senza “richieste o intimazioni”, di costituire atto interruttivo della prescrizione. [C] Sull’effetto interruttivo della prescrizione dato dall’ammissione dell’esistenza del debito e sulla prova necessaria. [D] Sui requisiti necessari affinché la sospensione dei lavori da parte della Stazione Appaltante possa ritenersi legittima. [E] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori disposta dalla Stazione Appaltante per la predisposizione e approvazione di una perizia di variante. [F] Sulla tempestività o meno della riserva apposta nel verbale di ripresa dei lavori, avverso la sospensione dei lavori originariamente legittima, divenuta solo successivamente illegittima. [G] Sulla risarcibilità o meno delle spese generali in caso di illegittima sospensione dei lavori e sulla misura del danno risarcibile. [H] Sull’entità del danno risarcibile per maggiori oneri di gestione e conduzione di cantiere, in ipotesi di sospensione lavori particolarmente lunga

ERRORI PROGETTUALI DELLA PA - RISARCIMENTO DANNI PER I MAGGIORI COSTI SOPPORTATI DALL'IMPRESA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla sussistenza o meno di una responsabilità della Stazione Appaltante nel caso in cui nel progetto esecutivo non sia stato considerato in modo completo lo stato dei luoghi e sui limiti di detta responsabilità. [B] Sulla configurabilità o meno di una violazione del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante nel caso di ritardo nell’adeguamento del progetto esecutivo. [C] Sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri sostenuti dall’Impresa in dipendenza del prolungamento della durata contrattuale causato dalla necessità di operare una variante al progetto esecutivo. [D] Sulla possibilità o meno che l’Impresa ottenga la risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante nel caso di paralisi dei lavori dovuta a ritardo nell’approntamento della necessaria perizia di variante. [E] Sulla tempestività o meno delle riserve formulate dall’Impresa in sede di esame della perizia di variante e sulla definizione di “primo atto dell’appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse”. [F]Sulla possibilità o meno di considerare sede idonea alla iscrizione delle riserve gli ordini di servizio redatti dalla Direzione Lavori. [G] Sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri sostenuti dall’impresa appaltatrice in conseguenza di errori e/o omissioni nelle indagini geologiche compiute dalla stazione appaltante. [H] Sulla risarcibilità o meno dei danni subiti dall’Impresa per l’inutile mantenimento del cantiere per i ritardi dovuti alla Stazione Appaltante e sulle tipologie di danni eventualmente risarcibili. [I] In particolare: sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri per macchinari e attrezzature, compresi i macchinari non direttamente ed esclusivamente utilizzabili per la produzione (automobili, furgoni e simili). [L] In particolare: sulla risarcibilità o meno dei danni subiti dall’Impresa in ragione dell’aumento del prezzo del petrolio e dei suoi derivati verificatosi nel periodo di esecuzione delle opere conseguente al ritardo imputabile alla Stazione Appaltante. [M] In particolare: sulla risarcibilità o meno dei maggiori costi sopportati dall’Impresa in relazione alle polizze fideiussorie prestate a causa del prolungato vincolo contrattuale. [N] Sulla risarcibilità o meno delle spese generali conseguenti alla ridotta produttività conseguente alla illegittima sospensione dei lavori imputabile alla Stazione Appaltante. [O] In particolare: sulla risarcibilità o meno del mancato utile per il periodo di anomalo andamento dell’appalto. [P] In particolare: sulla prova necessaria e sulla quantificazione del mancato utile d’impresa per il periodo di anomalo andamento dei lavori. [Q] Sulla rilevanza o meno, ai fini della risarcibilità dei danni subiti, della circostanza che l’Impresa abbia accettato e fatto proprio, con le rituali dichiarazioni richieste in fase di gara dalla Stazione Appaltante, il progetto originario, la cui erroneità costituisce uno degli elementi causali dei danni lamentati

LODO ARBITRALE 2010

[A] Laddove l'impresa appaltatrice abbia apposto la riserva sul verbale di sospensione la mancata reiterazione della contestazione nel SAL o nel registro di contabilità non può di per sé implicare alcuna preclusione. [B] Ai fini dell'accertamento della risoluzione de jure è sempre necessario valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'inadempimento. [C] Sui casi in cui è possibile per l'appaltatore richiedere la risoluzione del contratto, previa notifica di atto di messa in mora dell'Amministrazione. [D] Sul verbale di sospensione lavori che omette di indicare non solo le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. [E] Sul risarcimento del danno che spetta all’impresa in caso di risoluzione per inadempimento della committente. [F] Sulla sospensione dei lavori disposta dalla committente in conseguenza della morte del Direttore dei lavori. [G] Sul cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali in caso di risarcimento del danno all’impresa

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla tempestività o meno della riserva iscritta nel solo verbale di ripresa lavori relativa alla sospensione illegittima degli stessi. [B] Sulla sospensione dei lavori determinata dall'esaurimento della prima tranche del finanziamento statale dell'opera appaltata. [C] Sulla determinazione dell'importo dovuto per il risarcimento del danno conseguente l’illegittima sospensione dei lavori, per quanto attiene ai mezzi ed alle attrezzature

SOSPENSIONE LAVORI PER RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Il concetto di appalto a forfait chiuso non debba essere inteso nel senso della assoluta immodificabilità del sinallagma contrattuale e della impossibilità di addivenire a modifiche dell'opus posto a base di gara. [B] Sulla sospensione lavori disposta dalla stazione appaltante in caso di ritrovamenti archeologici

IMPUTAZIONE PAGAMENTI IN RITARDO

LODO ARBITRALE 2010

[A] La responsabilità per le varianti progettuali introdotte dall’impresa in sede di gara, aggiudicata con la formula dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rimane in capo alla stazione appaltante. [B] Sul risarcimento del danno all’utile per mancato espletamento di diverse commesse quale conseguenza dell’illegittima sospensione lavori o di anomalo andamento. [C] Sul periodo dal quale calcolare la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni all’impresa. [D] Sulle ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori. [E] Sull’equo compenso qualora le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. [F] Sulla problematica concernente l'applicabilità deI disposto di cui all'art. 1194 c.c. in materia di "imputazione del pagamento" nei casi di pagamento effettuato con ritardo dalla pubblica amministrazione. [G] Sulla posizione soggettiva dell'appaltatore e sulla giurisdizione competente a decidere in ordine alla facoltà dell'Amministrazione di accordare la revisione dei prezzi

SOSPENSIONE LAVORI LEGITTIMA - EQUO COMPENSO

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla sospensione dei lavori disposta per carenza di fondi da parte della stazione appaltante. [B] L’onere della riserva non investe quelle pretese che toccano la sorte del contratto (risoluzione del contratto, nullità del medesimo). [C] Anche nel caso in cui la sospensione dei lavori sia legittima all’impresa può spettare il diritto all’equo compenso, secondo la disposizione di cui all’art. 1664, co. 2. del cod. civ.. [D] I criteri per il risarcimento del danno da illegittima sospensione lavori di cui alle lett. da a) a d) dell’art. 25 comma 2, d.m. 19 aprile 2000, n. 145, hanno una funzione di guida. [E] Sulla risoluzione contrattuale per colpa della stazione appaltante e sul risarcimento del danno per mancato utile dovuto all’impresa. [F] Sul comportamento che deve tenere l’impresa in caso di sospensione dei lavori illegittima al fine di ridurre il danno

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sull'omessa attivazione da parte del RUP del procedimento dell'accordo bonario. [B] Sulla sospensione lavori disposta dall’amministrazione per difficoltà legate alla disponibilità delle aree o alla acquisizione di eventuali autorizzazioni da parte di Enti terzi. [C] Sulle ragioni di “pubblico interesse o necessità” che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori. [D] Sull’art. 1455 c.c., secondo il quale il contratto non si può risolvere “se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”. [E] Sul risarcimento del danno quanto alle maggiori spese generali conseguenti alla maggiore durata dei lavori. [F] Sul risarcimento dei maggiori costi per l’immobilizzo delle attrezzature in cantiere e sull’ammissibilità della prova testimoniale. [G] Sul risarcimento del danno per lesione dell’utile e sulla presunzione di linearità dell’appalto. [H] Il risarcimento del danno rileva diversamente nel caso in cui l’immobilizzo del cantiere sia avvenuto alla fine dei lavori

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulle conseguenze che derivano dalla mancata eccezione dell’intempestività della riserva da parte del direttore dei lavori. [B] Sull’omessa indicazione delle maestranze e dei macchinari presenti in cantiere da parte del direttore dei lavori che redige il verbale di sospensione lavori

LODO ARBITRALE 2010

[A] Le sfavorevoli (non provate) condizioni climatiche non possono costituire idonea giustificazione per un rallentamento dei lavori, anche in considerazione della mancata formalizzazione, ad opera della Stazione Appaltante. [B] Sulla spettanza e sulla determinazione del mancato utile di impresa in conseguenza dell’anomalo andamento dei lavori. [C] Sul risarcimento del danno che spetta all’impresa in caso di ritardato collaudo

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla sospensione dei lavori disposta dalla committente per esigenze proprie, tanto se ricollegabili a previsioni di progetto non del tutto complete quanto se riconducibili alla necessità di apportare varianti all’opera affinché questa sia meglio rispondente alle finalità che la stessa intende perseguire. [B] Sulla sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante per fattori meteorologici sfavorevoli. [C] Sui limiti e sulla particolarità dell’alea che caratterizza il contratto d’appalto e sull’istituto della revisione prezzi

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla quantificazione del risarcimento del danno che spetta all’appaltatore in caso di risoluzione del contratto per colpa della stazione appaltante. [B] Sull’opzione concessa alle parti di sciogliere di comune accordo il contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori, ed il conseguente diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento

LODO ARBITRALE 2009

[A] L’opzione, concessa all'appaltatore, di chiedere, in caso di sospensione dei lavori protrattasi oltre i riferiti limiti di tempo, lo scioglimento del contratto senza indennità con relativo diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento, attengono esclusivamente a sospensioni "legittime". [B] Sulle conseguenze che derivano dalle reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, una volta accertata l'infondatezza di tali scambievoli specifici addebiti. [C] Sul principio di “postnumerazione” che vige negli appalti pubblici e sugli effetti ai fini della liquidazione degli stati di avanzamento e del conto finale

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla sospensione dei lavori concessa soltanto verbalmente dal direttore lavori. [B] Sul risarcimento del danno per l'inadempimento cui l'appaltatore sia già incorso al momento del recesso da parte del committente

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla sospensione operata dall'Amministrazione e prolungatasi per 335 giorni motivata sulla circostanza delle dimissioni del Direttore dei lavori. [B] Sulla sospensione originariamente legittima e divenuta illegittima per il decorso del tempo. [C] Sulla tempestività o meno della riserva laddove la stessa sia stata apposta soltanto sul verbale di ripresa e non su quello di sospensione lavori

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sul c.d. “contenuto minimo della riserva”. [B] Sulla necessità o meno che le singole riserve siano confermate in occasione di ogni sottoscrizione del registro di contabilità. [C] Sulle "ragioni di pubblico interesse o necessità" che possono giustificare una sospensione lavori. [D] Sulla sussistenza o meno di un imprevisto geologico laddove venga trovato un banco di roccia che costringe l’amministrazione a sospendere i lavori per la redazione di una perizia di variante. [E] La decorrenza degli interessi per indennizzi e risarcimenti non consegue alla mera iscrizione della riserva. [F] Sulla contabilizzazione e sull’onere della prova riguardo all’esecuzione dei lavori “in economia”

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori disposta in seguito alle dimissioni del direttore lavori. [B] Nell'eventualità che la sospensione possa essere illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sull'art. 24, 3 comma, del D.M. 145 del 2000 laddove impone all'appaltatore l'onere della diffida qualora questi ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e sulla possibilità o meno di invocare tale decadenza nel caso in cui la sospensione sia stata disposta per la redazione di una perizia di variante. [B] Il risarcimento del danno da sospensione illegittima deve essere ridotto laddove l’impresa abbia comunque omesso di attivarsi nei confronti del responsabile del procedimento richiedendo lo scioglimento del contratto. [C] Sull'eccezione secondo la quale il credito per rata di saldo non possa essere considerato esigibile in quanto esso deve seguire all'esito positivo del collaudo e al certificato di regolare esecuzione dei lavori

LODO ARBITRALE 2009

Sul ritrovamento di un ordigno bellico e sulla possibilità o meno di ritenere tale evento come eccezionale ed in quanto tale da equipararsi ad un caso di forza maggiore che obblighi alla imprevedibile necessità di sospendere i lavori

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sui poteri della stazione appaltante in caso di frode, grave negligenza o contravvenzione agli obblighi e alle condizioni stipulate. [B] Sull’atto di risoluzione unilaterale del contratto e sui limiti del sindacato esercitatile dal collegio arbitrale. [C] Sui limitati casi in cui la stazione appaltante può ricorrere alla sospensione lavori. [D] Sulla sospensione lavori e sul diritto dell’appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità e il conseguente diritto al risarcimento dei danni in caso di rifiuto dell'amministrazione. [E] Sulla possibilità o meno da parte della stazione appaltante di disporre la risoluzione del contratto in caso di DURC irregolare. [F] Sul risarcimento del danno da illegittima sospensione dei lavori quanto alle spese generali ed agli oneri di custodia del cantiere. [G] Sull’anomalo andamento dei lavori e sulla necessità di risarcire il solo danno da ritardato utile di impresa oppure anche quello da mancata percezione dell’utile. [H] La mancata regolarità del DURC può inibire esclusivamente la possibilità di concreta erogazione del titolo di spesa corrispondente alla rata di acconto e non anche le operazioni di allibramento contabile

LODO ARBITRALE 2009

La riserva deve essere apposta tanto sui verbali di sospensione e ripresa dei lavori quanto sui registri di contabilità

LODO ARBITRALE 2008

Sulla sospensione lavori dovuta alla mancata tempestiva acquisizione del decreto di valutazione dell'impatto ambientale, all'omissione di adeguate indagini circa la natura dei terreni, alla mancata tempestiva acquisizione delle necessarie autorizzazioni in ordine alla disponibilità delle aree di discariche

LODO ARBITRALE 2008

[A] La legge 109 del 1994 – oggi D.lgs 163 del 2006 - non può non avere una efficacia abrogante in ordine alla diversa composizione del collegio arbitrale prevista dall'art. 15 della legge regionale Calabria n. 18 del 1983. [B] Sull’applicabilità del DM 145 del 2000 ai soli contratti stipulati dopo il 28 luglio 2000. [C] Sulla decadenza prevista dall’art. 33 del D.M. n. 145 del 2000 per il ricorso all’arbitrato in esito alla procedura per l’accordo bonario. [D] In caso di sospensione dei lavori, l'appaltatore è tenuto a formulare la riserva quantomeno in calce al verbale di ripresa dei lavori. [E] Sui tre orientamenti giurisprudenziali riguardo all’atto sul quale devono essere iscritte a pena di decadenza le riserve dell’impresa in caso di illegittima sospensione dei lavori. [E] Sul risarcimento del danno derivante dall’immobilizzazione dei macchinari e sulla possibilità o meno di determinarne l’ammontare non già attraverso una dimostrazione del costo di quelli effettivamente presenti in cantiere, bensì mediante l'applicazione dell'indice parametrico della tabella revisionale. [F] Sul risarcimento del danno per la maggiore operatività delle fideiussioni

LODO ARBITRALE 2008

A] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori disposta con lo scopo di approvare una perizia di variante. [B] L'appaltatore deve operare in modo da attenuare quanto più possibile il danno. [C] Sul risarcimento del danno relativamente ai maggiori costi sopportati dall’impresa per il capo cantiere, l'assistente ed il personale impiegatizio. [D] Sul risarcimento del danno per lesione all’utile. [E] Sull’attenuazione del risarcimento del danno dovuto dalla stazione appaltante per il mancato utilizzo di attrezzature di modeste dimensioni. [F] Sul rimborso dei maggiori costi sopportati dall’impresa per il mantenimento delle polizze fideiussorie. [G] Sull’applicazione della rivalutazione monetaria all’importo da corrispondere come risarcimento del danno per “fatti continuativi”

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sull’atto nel quale l’appaltatore deve iscrivere riserva in caso di sospensione lavori illegittima. [B] Sulla determinazione del risarcimento del danno da sospensione illegittima ai sensi dell’art. 25 del D.M. 145 del 2000. [C] Sul risarcimento dei danni che spetta all’impresa laddove la direzione lavori si attivi tardivamente per verificare la conclusione dei medesimi. [D] Sulla possibilità o meno che l’Amministrazione rilevi l’inammissibilità delle riserve dopo aver offerto una somma all’appaltatore

LODO ARBITRALE 2008

[A] Le esigenze della quotidiana attività ospedaliera si devono contemperare con quelle della razionale ed ottimale progressione dei lavori. [B] Sulla sospensione lavori per errore progettuale. [C] Sull’atto sul quale deve essere iscritta la riserva per illegittima sospensione lavori. [D] Sui c.d. “fatti continuativi”. [E] Sulla spese generali fisse e variabili

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla determinazione del risarcimento del danno da illegittima sospensione dei lavori, relativamente al costo per immobilizzo delle attrezzature, laddove queste risultino già fiscalmente ammortizzate, trattandosi di beni acquistati molti anni addietro. [B] Sul risarcimento del danno per i maggiori costi dovuti alle operazioni di riattivazione del cantiere

Sospensione e ripresa dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sull'esecuzione dei lavori su un'unica carreggiata rispetto all'esecuzione delle opere in sostanziale assenza di traffico. [B] Sull’onere a carico del Committente di raggiungere accordi con gli Enti titolari dei sottoservizi

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sull'esecuzione dei lavori su un'unica carreggiata rispetto all'esecuzione delle opere in sostanziale assenza di traffico. [B] Sull’onere a carico del Committente di raggiungere accordi con gli Enti titolari dei sottoservizi

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla clausola compromissoria che stabilisce la competenza arbitrale derivante dal rinvio contenuto nel contratto al capitolato generale per gli appalti di opere pubbliche di cui al D.P.R. 1063 del 1962. [B] Su un’elencazione dei possibili casi di sospensione illegittima dei lavori

Sospensione e ripresa dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sul comportamento dell’amministrazione che trascuri di raggiungere tempestivamente i necessari accordi con gli Enti Pubblici terzi. [B] Sulla sorte del contratto qualora entrambe le parti ne chiedano giudizialmente la risoluzione per inadempimento. [C] Sull'opzione concessa all'appaltatore dall'art. 30 d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, in caso di sospensione dei lavori. [D] Sul risarcimento del danno da illegittima sospensione lavori qualora il direttore lavori abbia omesso di dar conto delle attrezzature presenti in cantiere

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

Sulla nozione di "causa di forza maggiore" che consente di disporre la legittima sospensione lavori ai sensi dell’art. 24 del D.M. 145 del 2000

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sul radicarsi della competenza arbitrale qualora, pur ravvisando la mancanza di una clausola compromissoria nel contratto di appalto, una delle parti nomini comunque il proprio arbitro. [B] Sulla legittimità o meno di una sospensione lavori disposta dalla stazione appaltante in seguito ad alcune prescrizioni e osservazioni ricevute dalla Soprintndenza. [C] Sulla determinazione del mancato utile per illegittima sospensione dei lavori. [D] Sugli adempimento a carico delle parti qualora le macchine da installare siano le uniche disponibili in commercio e difformi dalla tipologia prevista dall’elenco prezzi e sui particolari oneri della stazione appaltante in fase di collaudo. [E] Sulla decorrenza degli interessi sul risarcimento del danno da illegittima sospensione dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sull’assenza di un vincolo archeologico sull’area e sulla sussistenza o meno di una responsabilità della stazione appaltante per non avere comunque espletato le preliminari indagini prima di appaltare i lavori. [B] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori disposta a seguito di una nota della Soprintendenza con la quale si intima il “"fermo lavori suddetti ... in attesa di sopralluoghi". [C] Sull'onere della riserva in sede di sottoscrizione del verbale di sospensione. [D] Sul verbale di ripresa lavori che non sia mai stato sottoposto all’impresa per l’iscrizione delle relative riserve. [E] Sull’art. 24 del D. M. 19 aprile 2000, n. 145 il quale sancisce l'onere della diffida a cura dell'appaltatore che reputi cessate le cause che hanno determinato la sospensione. [F] Sull'art. 25, comma 2, lett. a), del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000, riguardo al risarcimento del danno per maggiori spese generali riguardo all’illegittima sospensione lavori. [G] Sulle conseguenze a carico dell’impresa qualora nel verbale di sospensione dei lavori ex art. 133 D.P.R. n. 554 del 1999 non vi sia traccia della permanenza di attrezzature e personale sul cantiere. [H] Sulla rivalutazione e maggiorazione del risarcimento in caso di danni per illegittima sospensione dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

Sull'opzione concessa all'appaltatore dall'art. 30 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla sussistenza o meno di un obbligo a carico della stazione appaltante di fornire in visione in sede di gara il computo metrico estimativo. [B] Sui caratteri essenziali dell’appalto “a corpo” e sul suo rapporto con l’esecutività del progetto. [C] Sul livello di adeguatezza del progetto richiesto prima dell’entrata in vigore della l. 109 del 1994. [D] Nell’appalto ”a corpo” non è consentita una determinazione consensuale dell'opera che è invece ammissibile solo in particolari fattispecie, come, ad esempio, l'appalto-concorso, la trattativa privata o il dialogo competitivo. [E] Sul valore del giudizio espresso dall’organo di collaudo riguardo alle riserve dell’impresa. [F] L’esercizio dello "ius variandi" da parte dell’appaltatore è soggetto a particolari condizioni. [G] Sull’ipotesi di lavori meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzati, sulle condizioni che devono sussistere affinché possano essere ammessi in contabilità e sui diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. [H] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori motivata in ordine alla "riscontrata necessità di apportare al contratto alcune modifiche qualitative e quantitative allo scopo di migliorare la funzionalità e la sicurezza dell'installazione del costruendo edificio”. [I] Sui presupposti per l’adozione di una variante migliorativa ai sensi dell’art. 25, comma 3, della l. 109 del 1994

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulle sospensioni temporanee nell'esecuzione dei lavori previste e disciplinate dall'art. 133 del D.P.R. n. 554 del 1999 e dagli art. 24 e 25 del D.M. n. 145 del 2000. [B] Sui casi in cui la sospensione dei lavori da parte della stazione appaltante diviene illegittima. [C] Sulle visite peridiche di cantiere che deve espletare il direttore lavori durante la sospensione lavori e sui relativi adempimenti e formalità

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulle dichiarazioni in merito allo stato dei luoghi rilasciate dall’appaltatore in sede di gara. [B] Sulla clausola contrattuale che pone a carico dell’impresa appaltatrice l’obbligo di svolgere le necessarie pratiche per la rimozione dei sottoservizi interferenti. [C] Sul mancato utile causato dall’anomalo andamento dei lavori. [D] Sulle "ragioni di pubblico interesse o necessità" in virtù delle quali è possibile sospendere i lavori. [E] Sulle varianti in corso d’opera e sulla diligenza e perizia cui è tenuta l’amministrazione

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla consegna anticipata sotto riserva di legge in caso di indisponibilità delle aree. [B] Sul diritto di risarcimento alle maggiori spese generali sostenute dall’impresa in conseguenza della maggiore durata dei lavori. [C] Sulla differenza tra le spese generali “fisse” e le spese generali “continue”. [D] Sul calcolo delle spese generali ai sensi delle circolari ministeriali. [E] Sul risarcimento dei danni laddove la sospensione lavori sia stata disposta immediatamente dopo la consegna. [F] Sull’importo da porre a base del calcolo delle spese generali. [G] Sulle "circostanze speciali" e "le ragioni di interesse pubblico" che giustificano la sospensione lavori da parte della stazione appaltante. [H] Sul documento contabile nel quale deve essere iscritta la riserva in seguito ad una sospensione lavori ritenuta illegittima dall’impresa. [I] Sul risarcimento danni per l’incremento dei prezzi intervenuto a causa dell’anomalo andamento dei lavori. [L] Sul ritardo nell’espletamento del collaudo rispetto ai termini di legge e sulle conseguenze per la stazione appaltante

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla consegna anticipata sotto riserva di legge in caso di indisponibilità delle aree. [B] Sul diritto di risarcimento alle maggiori spese generali sostenute dall’impresa in conseguenza della maggiore durata dei lavori. [C] Sulla differenza tra le spese generali “fisse” e le spese generali “continue”. [D] Sul calcolo delle spese generali ai sensi delle circolari ministeriali. [E] Sul risarcimento dei danni laddove la sospensione lavori sia stata disposta immediatamente dopo la consegna. [F] Sull’importo da porre a base del calcolo delle spese generali. [G] Sulle "circostanze speciali" e "le ragioni di interesse pubblico" che giustificano la sospensione lavori da parte della stazione appaltante. [H] Sul documento contabile nel quale deve essere iscritta la riserva in seguito ad una sospensione lavori ritenuta illegittima dall’impresa. [I] Sul risarcimento danni per l’incremento dei prezzi intervenuto a causa dell’anomalo andamento dei lavori. [L] Sul ritardo nell’espletamento del collaudo rispetto ai termini di legge e sulle conseguenze per la stazione appaltante

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla mancata attivazione da parte della stazione appaltante del procedimento dell’accordo bonario e sulle azioni che spettano all’appaltatore. [B] Sui presupposti per l’approvazione delle varianti previste dall’art. 25 della l. 109 del 1994. [C] Sull’eccessivo protrarsi della sospensione dei lavori senza che sia intervenuta l'approvazione della perizia di variante. [D] sulla sospensione lavori necessaria per redigere una perizia di variante che ponga rimedio, anche parzialmente, a negligenze o imperizie contenute nel progetto. [E] Sulla mancata approvazione di una perizia di variante da parte dell’amministrazione e sulla possibilità o meno che ciò comporti la risoluzione del contratto. [F] Sulle maggiori pretese dell’appaltatore riguardo agli oneri afferenti la sicurezza e sulla sussistenza o meno dell’onere di iscrivere riserva. [G] Sugli effetti della risoluzione del contratto riguardo all’onere della riserva. [H] Sulle maggiori spese generali in conseguenza della consegna parziale dei lavori. [I] Sulle maggiori spese per il personale “non operaio” in conseguenza della maggiore durata dei lavori. [L] Sui maggiori oneri che spettano all’appaltatore a fronte di una “causa di forza maggiore”. [M] Sull’anomalo andamento dei lavori ed i maggiori oneri per macchinari e attrezzature. [N] Sulla giurisprudenza riguardo alla mancata percezione dell’utile di impresa e la perdita di chance. [O] Sulla base di calcolo del risarcimento da sospensione illegittima. [P] Sulla risoluzione del contratto, sull’obbligo di corrispondere i prezzi di mercato e sull’IVA già versata dall’impresa

SOSPENSIONE LAVORI

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2007

Il D.P.R. n. 1063 del 1962, affida all'ingegnere capo il potere di disporre la sospensione dei lavori, è pur vero che tale regola è applicabile quando la relativa qualifica professionale sussiste nell'organizzazione dell'ente pubblico; sicchè, siccome la stessa non era prevista nell'amministrazione comunale convenuta, l'ordine non poteva che essere impartito dalla direzione dei lavori: e nel caso non era stato mai revocato dall'ente che anzi, durante il periodo di sospensione, aveva provveduto ad elaborare ed approvare la necessaria variante al progetto originario. La figura istituzionale dell'ingegnere capo è prevista dal Regolamento appr. con R.D. n. 350 del 1895, soprattutto per le opere che per la L. 20 marzo 1865, allegato F, e succ. modifiche sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici; allorquando tale figura non sussista nell'organizzazione amministrativa di un ente pubblico, il potere di disporre la sospensione dei lavori compete, stesso R.D. n. 350, ex art. 6, al direttore dei lavori, cui d'altra parte è stato definitivamente affidato dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 133, (successivo all'appalto per cui è causa), avente per oggetto l'intera materia dei lavori pubblici come determinata dalla L. 109 del 1994, art. 2. L'accertata circostanza che l'ordine di sospensione dei lavori fosse illegittimo perchè non rientrante in alcuna delle ipotesi in cui il relativo provvedimento è autorizzato dal D.P.R. n. 1062 del 1963, art. 30, comporta soltanto che alla stazione appaltante, incorsa in un inadempimento contrattuale, non sia consentito avvalersi di alcuna delle facoltà concesse dalla menzionata norma nelle diverse ipotesi dalla stessa previste in cui la sospensione sia consentita; ma non incide sui diritti dell'appaltatore danneggiato dal comportamento illegittimo del contraente pubblico (di richiedere maggiori compensi o indennizzi, nonchè la risoluzione del contratto), nè sull'onere impostogli dal R.D. n. 350 del 1895 cit., artt. 54 e 64, di apporre nel registro di contabilità le necessarie riserve per maggiori compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei lavori (Cass. 11852.2007; 4702.2006; 18070.2004). Le quali devono essere formulate a pena di decadenza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non appena sia emersa la rilevanza causale del danno derivante da tale fatto, ed al più tardi nel verbale di ripresa dei lavori (Cass. 23670.2006; 17906.2004; 5540.2004).

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Non è conforme alla normativa in materia di affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro, vigente prima della modifica introdotta dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, l’operato della stazione appaltante che ha affidato tali incarichi professionali fiduciariamente e/o “intuitu personae”, completamente svincolati da qualsiasi onere istruttorio e motivazionale, atteso che, anche nelle ipotesi in esame, è comunque necessaria, a mente dell’art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., la “previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale” dei professionisti esterni di fiducia dell’ente, nonché la “motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare” (Tar Campania, Napoli, Sez. II – sentenza 18 dicembre 2003 n. 15430). Infatti, la procedura selettiva prevista dall’art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994 e s.m., pur essendo connotata da caratteri di maggiore semplicità e speditezza, deve nondimeno soddisfare taluni requisiti minimi di pubblicità, di concorsualità (comparazione dei curricula) e di trasparenza (Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339).

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., la progettazione assume la forma di progetto integrale, dove tutte le parti, architettoniche, strutturali ed impiantistiche, debbono coesistere, di modo che per la progettazione di tali opere, l’esigenza di uno stretto coordinamento si pone come regola inderogabile anche sul piano logico e cronologico oltre che tecnico.

Non è conforme a tale disposizione l’operato della stazione appaltante che ha praticato prima il frazionamento dell’attività progettuale nelle sue componenti specialistiche, quindi la scissione degli incarichi di progettazione architettonica, impiantistica, coordinamento della sicurezza, procedendo ad affidamenti tra loro separati, sul piano cronologico e negoziale, senza riguardo alla regola di sommare i corrispettivi dei vari servizi tecnici per determinarne le modalità di affidamento e senza tenere nel debito conto che l’attività progettuale degli interventi (aventi la natura di organismo edilizio) doveva essere ispirata ad un maggior coordinamento. Valgono al riguardo le considerazioni contenute nella determinazione n. 13/2000, ove con richiamo all’art. 17, commi 1 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., è affermato il principio che la progettazione non può essere espletata da più soggetti esterni alla S.A., se non riuniti in associazione o in raggruppamento, e nella determinazione n. 2/2002, ove nel dichiarare la legittimità di gruppi di progettazione composti congiuntamente da tecnici interni ed esterni all’amministrazione, si ammette al contempo, per tale ipotesi specifica, la possibilità di affidare separatamente le singole parti specialistiche (strutture, impianti etc.) a distinti professionisti esterni. L’apparente contraddizione tra i due testi è risolta dalla valutazione delle condizioni e dei limiti per derogare alla regola generale dell’indivisibilità del progetto. Infatti, il principio generale affermato dall’Autorità è che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria, tanto in relazione all’insieme delle fasi progettuali quanto in relazione al complesso delle componenti specialistiche che vi afferiscono. E ciò nel senso che non è consentito, in linea generale, dividere la prestazione in più parti, a meno che tale scelta non sia adeguatamente motivata e sia indicata già nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Nell’ipotesi in cui la sospensione viene disposta per ragioni non contemplate dall’art. 24 del Capitolato generale (D.M. 19 aprile 2000, n. 145) e dall’art. 133 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., si rientra nel campo delle sospensioni illegittime per le quali spetta all’impresa la corresponsione dei maggiori oneri conseguenti al fermo. Tale circostanza si verifica, ad esempio, quando la sospensione è disposta per facoltà discrezionale dell’Amministrazione, in dipendenza di fatti o esigenze particolari proprie o per ovviare a mancate predisposizioni che ad essa facevano carico. Si verifica, altresì: per carenze progettuali; per ritardi prodotti da generiche esigenze di carattere burocratico; imprevisti ma prevedibili impedimenti nell’esecuzione; necessità di predisporre perizie di variante che riparino precedenti mancanze o errori.

L’uso illegittimo della facoltà di sospendere i lavori dà all’impresa il diritto di pretendere il riconoscimento dei danni prodotti che si trova costretta a sopportare di conseguenza e, naturalmente, l’equivalente slittamento del termine esecutivo da considerare sia sul cronoprogramma, di cui all’art. 42 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m., sia sul programma esecutivo previsto dal successivo art. 45.

CONSEGNA LAVORI

AUTORITA LLPP DETERMINAZIONE 2005

Qualora dovessero eccezionalmente ricorrere circostanze sopravvenute assolutamente impreviste ed imprevedibili mediante l’impiego dell’ordinaria diligenza, le quali impongono di procedere alla successiva sospensione dei lavori, il responsabile del procedimento, cui compete l’accertamento della situazione di fatto, dovrà attenersi al disposto normativo di cui all’art. 133 del D. P. R. n. 554/99, indicando dettagliatamente le ragioni specifiche poste a fondamento della suddetta sospensione, motivando in maniera esauriente la non imputabilità delle stesse alla stazione appaltante e specificando altresì la loro stretta attinenza con le lavorazioni oggetto della consegna anticipata. In caso contrario, sarà logico presumersi “un giudizio negativo sull’attività tecnico-amministrativa svolta dalla stazione appaltante e dai soggetti preposti alla conduzione dell’appalto ed investiti della sua gestione e della connessa responsabilità, con i conseguenti addebiti nel caso in cui dal loro operato sia desumibile un danno erariale”.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 29/04/2009 - PAGAMENTI

In riferimento al combinato disposto degli art. 133 c. 4 (“nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori), art. 168 c. 1 (“quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige (…) uno stato di avanzamento) e art. 114 c. 3 del D.P.R. 554/99 (“nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione”), nonché l’art. 29 c. 1 del D.M. 145/00 (“il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stati di avanzamento dei lavori a norma dell’art. 168 del regolamento”), si chiede conferma della seguente interpretazione: - in occasione della firma in contradditorio del verbale di sospensione lavori, il direttore lavori ha il mero obbligo di indicare nello stesso lo stato di avanzamento lavori, ovvero deve quantificare l’importo totale maturato in riferimento alle lavorazioni effettuate a quella data. Nel caso in cui non sia stato raggiunto l’importo della prima rata, come prevista dal C.S.A lo stesso non può invece procedere alla redazione di un SAL ai sensi dell’art. 168 c. 1 del regolamento. Nell’eventualità poi, in cui la sospensione superi i novanta giorni, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.M. 145/00 il direttore dei lavori deve procedere alla redazione di uno stato di avanzamento lavori ai sensi dell’art. 168 del regolamento, con successiva emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.M. 145/2000. Secondo tale interpretazione, si potrà in via pratico-operativa stabilire che solo i SAL redatti ai sensi dell’art. 168 avranno una numerazione progressiva, sempre coincidente con la relativa numerazione dei relativi certificati di pagamento.


QUESITO del 02/05/2008 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Sono in corso di esecuzione lavori in cui sono stati rinvenuti reperti archeologici che hanno obbligato i tecnici a rivedere le tecniche di consolidamento delle fondazioni, con i necessari tempi tecnici di approvazione delle nuove soluzioni da parte della Soprintendenza. Sempre nella stessa area di cantiere, i lavori di consolidamento delle colonne del portico, che insistono sulle fondazioni predette, sono fermi in quanto la Soprintendenza ha espresso la volontà di fare ulteriori indagini e prove sui materiali di finitura, bloccando di conseguenza tutti gli altri lavori che prevedono sollecitazioni statiche sulle colonne e sulle fondazioni. Si configura, quindi, l’ipotesi di una “sospensione parziale” dei lavori, disciplinata dal comma 7 dell’art. 133 del 554/99. La legge chiarisce che, in caso di sospensione parziale, il termine contrattuale deve essere differito di un tempo “pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall’impresa”. Allo scrivente non è chiaro, però, se l’obbligo della comunicazione all’Autorità, di cui al comma 9, cioè oltre il quarto del tempo contrattuale, scatta anche per le sospensioni parziali o se il tempo di sospensione da calcolare per verificare il rientro nei limiti del 25% sia riferito ai soli giorni di differimento contrattuale calcolati come sopra.


QUESITO del 06/06/2006 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Per quanti giorni è ammesso sospendere i lavori,(per maltempo) anche in più frazioni di tempo, per un appalto lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento su strade prov. e regionali, che contrattualmente prevede una durata dei lavori di 365 giorni, per un importo a base d'asta di 1.600.000 euro?