IL SUPERAMENTO DEL TERMINE PER IL COLLAUDO DETERMINA LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PER I COSTI DI MANTENIMENTO DELLE GARANZIE E CUSTODIA DELL'OPERA (102)
In tema di appalti pubblici, l’onere della riserva non esonera l’appaltatore dall’onere di fornire la prova dei relativi fatti costitutivi, con la conseguenza che l’eventuale difetto di specificità e la mancanza di documentazione probatoria analitica conducono al rigetto delle pretese economiche.
Sussiste inoltre il diritto dell’appaltatore al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, per il ritardo della Stazione Appaltante nell'emissione del certificato di collaudo oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 102, comma 6, D.Lgs. 50/2016, in quanto l'impresa è tenuta alla custodia e manutenzione gratuita delle opere sino all'approvazione finale.
"A tale proposito occorre altresì ricordare che la materia degli appalti pubblici non sfugge all’applicazione delle regole ordinarie in merito alla ripartizione degli oneri probatori tra le parti, e che quindi l’iscrizione della riserva non esonera l’appaltatore dall’onere di fornire la prova dei relativi fatti costitutivi (cfr. Cass., 4 ottobre 2016, n. 19802)."
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"Vi è stato [...] un ingiustificato ritardo della Stazione appaltante nell’emissione del certificato di collaudo, che, ai sensi dell’art. 102, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, deve intervenire entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, o, più esattamente, dalla redazione del certificato di ultimazione lavori, nella specie intervenuta il 25 agosto 2021; la medesima disposizione stabilisce altresì che, decorso il termine di sei mesi, il collaudo si intende tacitamente approvato e, a sua volta, l’art. 235 del D.p.r. n. 207/2010 prevede che il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.
[...] Nessuna rilevanza può, inoltre, avere l’avvenuta consegna delle opere, posto che all’appalto di opera pubblica è estraneo un momento di “consegna” dell’opera, quale previsto dagli artt. 1665 e 1667 c.c., ed il certificato di collaudo costituisce l’unico atto formale indispensabile ai fini dell’accettazione dell’opera stessa da parte della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass., 14 maggio 2026, n. 14184)."
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