IL DIRETTORE DEI LAVORI È RESPONSABILE VERSO IL COMMITTENTE SE, PER NEGLIGENZA NELLA CONTABILITÀ, OMETTA DI COMPUTARE RITARDI INGIUSTIFICATI DELL'APPALTATORE E PENALI
In tema di appalto, il Direttore dei Lavori risponde per inadempimento contrattuale laddove non osservi la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. nell'espletamento delle attività contabili e di alta sorveglianza. La condotta del professionista che, nella relazione finale, sottostima i giorni di ritardo nella consegna dell'opera e omette l'applicazione delle penali contrattuali, costituisce negligente esecuzione della prestazione professionale, con conseguente obbligo di risarcire al committente il danno derivante dall'erronea quantificazione del saldo contabile.
"Da quanto precede ed in assenza di prova contraria emerge dunque un effettivo ritardo, non giustificato, da parte della società appaltatrice nell’adempimento del contratto.
Detto ritardo non è stato minimamente considerato dal convenuto DL, né è stata applicata la penale contrattuale, né è stato dimostrato che questi abbia adottato condotte durante l’esecuzione del rapporto, volte a contrastare tale condotta dilatoria o mettere di ciò al corrente la committenza.
Ciò ha determinato un grave errore nella quantificazione del saldo contabile del rapporto che non avrebbe dovuto rappresentare un credito in favore della [...] ma invece un credito (al netto delle compensazioni) pari ad euro € 13.599,37 in favore della committente [...].
Detta condotta implica dunque un inadempimento alla diligenza qualificata attesa dal professionista ed ha ingenerato un effettivo danno per l’attrice la quale ha pagato, nel corso del procedimento arbitrale poi proseguito con la [...] la somma di euro 14.000,00 a titolo di corrispettivo, che appunto non sarebbe stato dovuto ove l’attività negligente del DL non avesse concorso alla redazione di una contabilità errata poi utilizzata dalla società appaltatrice per richiedere il pagamento del proprio compenso (quantificato originariamente in euro 21.400,63).
Concludendo, si ritiene quindi sussistere una responsabilità per inadempimento del convenuto ing. [...]"
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