Giurisprudenza e Prassi

ESECUZIONE DI VARIANTI ORDINATE DALLA DIREZIONE LAVORI: NON CONFERISCONO ALL'APPALTATORE IL DIRITTO AL COMPENSO SE MANCA L'APPROVAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (132)

TRIBUNALE DI CATANZARO SENTENZA 2026

In tema di appalto di opere pubbliche, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per le varianti in corso d'opera, è necessaria la preventiva approvazione della Stazione Appaltante, non essendo sufficiente il mero ordine di servizio della Direzione Lavori. L’appaltatore che esegua variazioni progettuali senza aver verificato l’esistenza dell’approvazione amministrativa incorre in responsabilità contrattuale, con conseguente perdita del diritto al corrispettivo e obbligo di ripristino a proprie spese.

"[...] va evidenziato che la violazione del divieto per l’appaltatore di introdurre varianti di propria iniziativa ricorre non solo quando lo stesso abbia introdotto delle varianti di sua iniziativa, ma anche quando, pur avendone ricevuto l’ordine scritto dalla Direzione dei Lavori (come nel caso in esame), non abbia verificato l’esistenza della necessaria approvazione da parte della stazione appaltante. La violazione di tale divieto costituisce inadempimento contrattuale e importa la responsabilità dell’impresa, la quale, non solo non può pretendere alcun corrispettivo per i lavori arbitrariamente eseguiti, ma è tenuta ad eliminare a proprie spese i lavori eseguiti in difformità dal progetto appaltato (art. 161, co. 2, d.P.R. n. 207/2010)."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati