Art. 163 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice.

5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati. ]
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Giurisprudenza e Prassi

Determinazione e approvazione nuovi prezzi

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla formulazione di un nuovo prezzo ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. 554 del 1999 e sulla data cui devono riferirsi i prezzi elementari da utilizzare per le “nuove analisi”. [B] Sulla derogabilità o meno per accordo tra le parti del compenso per gli oneri della sicurezza

Variazioni ed addizioni al progetto approvato - Determinazione e approvazione nuovi prezzi - Autorizzazione spesa per lavori in economia - Conto finale dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla tempistica e sulle condizioni di validità previste dal D.P.R. 554 del 1999 per l’iscrizione delle riserve. [B] Sulla necessità o meno di iscrivere nei registri di contabilità successivi la riserva già iscritta in precedenza. [C] Sull’onere di approvare tempestivamente una variante al progetto qualora questa sia necessaria. [D] Sul diritto o meno dell'appaltatore alla corresponsione di un indennizzo quando la variante, contenuta nei limiti del quinto dell’importo contrattuale, abbia determinato più gravi oneri rispetto a quelli contrattualmente stabiliti. [E] Sulla sottoscrizione di Atti di Sottomissione o di atti aggiuntivi e sulla rinunzia alle riserve iscritte in contabilità. [F] Sui termini per l’iscrizione della riserva in caso di fatti continuativi. [G] Sulle condizioni che devono sussistere affinché le opere possano sostanzialmente ritenersi ultimate. [H] Sull'operato della direzione lavori, che ha riformulato, tramite un “nuovo prezzo” la voce “a corpo” originaria scomputando un intero blocco di opere non realizzato. [I] Sulle condizioni che devono sussistere per procedere a lavorazioni “in economia”

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 17/04/2009 - REVISIONE PREZZI

Nell'ambito di esecuzione di un lavoro, si è reso necessario procedere al concordamento di nuovi prezzi per l'esecuzione di lavori non previsti nell'appalto. Nella fattispecie si è dovuto togliere alberature rese pericolanti dal maltempo, prevedere la potatura di alberi d'alto fusto lungo i tratti della pista, eliminare ceppaie, prevedere l'automazione di un cancello, prevedere la copertura con salvalepre delle aiuole. Si sono pertanto concordati i nuovi prezzi e si è richiesto di dare atto che tali nuovi prezzi non comportano un aumento dell'importo contrattuale, perchè nel caso in esame, il direttore dei lavori ha previsto lavorazioni in meno nell'ambito della discrezionalità che gli è consentita dalla norma. Sì è perciò richiesto di stimare le lavorazioni in più e dare atto dell'importo delle lavorazioni in meno. Si chiede di conoscere se tale procedimento è corretto. Data la natura degli interventi correlati ai nuovi prezzi non si riscontrava la necessità di predisporre una perizia di variante.


QUESITO del 07/08/2007 - PREZZO

La Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza n. 101/2005 prevede che nel caso in cui il prezziario posto a base del progetto sia vecchio (1999) e l'offerta sia stata effettuata nel 2002, i nuovi prezzi vanno riferiti al prezziario 2002. Nel Nostro caso, nel febbraio 2005 è stato redatto il progetto per la sistemazione dell'area flegrea utilizzando il prezziario 2005, l'offerta è datata dicembre 2006. L'aggiudicazione definitiva ed il successivo contratto sono datati tra marzo e maggio 2007. I quesiti sono i seguenti: - I nuovi prezzi di cui all'art. 136 del D.P.R. 554/1999 devono essere riferiti alla data dell'offerta o della stipula del contratto ? - L'esatta interpretazione è stata fornita dal legislatore o dalla Giurisprudenza ? - l'indicazione di cui alla Deliberazione 101/2005 è operante anche nel caso in cui il Capitolato Speciale d'Appalto prevede che i nuovi prezzi vanno rilevati in via principale dallo stesso prezziario posto a base di gara ed in via secondaria da analisi redatte con costi e mercedi d'operai in vigore alla data dell'offerta ?


QUESITO del 09/10/2006 - DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI - RUP

Questo comune ha in corso le operazioni di collaudo di una opera pubblica. Nell’ambito delle quali è emersa una disquisizione circa l’opportunità che il collaudatore entri nel merito della formulazione e quantificazione dei nuovi prezzi. Lo scrivente ufficio è fortemente convinto che quanto sopra non sia di competenza del Collaudatore ma considerata l’insistenza della parte avversa, si richede, se possibile, l’espressione del parere degli uffici regionali.