Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTO DI SUBAPPALTO: LE MODIFICHE RICHIEDONO LA FORMA SCRITTA

TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA 2026

Negli appalti di opere pubbliche, l'obbligo della forma scritta si estende a ogni modifica o integrazione dei rapporti di subappalto, con la conseguenza che le lavorazioni extra-contrattuali eseguite sulla base di ordini verbali o "buoni lavoro" firmati dal personale di cantiere non sono ripetibili se non trasfusi in atti integrativi formali. Deve, inoltre, escludersi la responsabilità del consorzio aggiudicatario per i debiti contratti dalla consorziata esecutrice qualora quest'ultima abbia agito in totale autonomia negoziale e al di fuori delle direttive consortili.

"Deve, in primo luogo, escludersi a monte ogni responsabilità solidale del [Consorzio] ai sensi dell’art. 2615, c.c. [...] Nella specie le obbligazioni erano state assunte dalla consorziata [...] fuori contratto e direttamente con [l'opposta] in base ad una negoziazione autonoma e derogativa del subappalto, cui il [Consorzio] era rimasto del tutto estraneo"; inoltre, le clausole contrattuali risultano "in linea con la disciplina degli appalti pubblici e coi principi che impongono la necessaria forma scritta per tutte le fonti di obbligazioni facenti capo ad enti pubblici".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)