Giurisprudenza e Prassi

ATI: RESPONSABILITA' SOLIDALE ANCHE NEI CONFRONTI DEI SUBCONTRAENTI (119)

TRIBUNALE DI VENEZIA SENTENZA 2025

È configurabile la responsabilità solidale dell'impresa mandataria e delle imprese mandanti di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ATI) per i crediti vantati dai sub-contraenti per prestazioni rese nell'esecuzione dell'appalto. Tale responsabilità copre non solo le forniture di materiali, ma anche quelle di servizi, ivi incluse le attività di progettazione in un appalto integrato.

"L’art. 48, co. 5, d’altronde, non solo non fa alcun distinguo tra forniture di prodotti e forniture di servizi, ma, addirittura, nella seconda parte del medesimo comma, fa riferimento anche ai servizi (tra i quali inequivocabilmente rientrano anche le progettazioni), includendoli espressamente". (Nel solco di Cass. civ. n. 24063/2015).

Il Tribunale cita la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 8124/2010) riguardante i consorzi di cooperative per dimostrare che, nel diritto degli appalti pubblici, esiste un principio generale di tutela del terzo creditore. Il ragionamento è il seguente:

  • così come il Consorzio risponde per le obbligazioni assunte dalle singole cooperative consorziate verso i terzi (subappaltatori/fornitori);
  • allo stesso modo, la Mandataria (Capogruppo) di un'ATI risponde solidalmente per i debiti contratti dalle mandanti o dai consorziati esecutori.


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