APPALTO INTEGRATO: LA CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO DELLE CARENZE DEL PROGETTO DEFINITIVO AL MOMENTO DELLA STIPULA NON NE LEGITTIMA L'INERZIA ESECUTIVA
In ipotesi di appalto integrato, non è configurabile la mora accipiendi dell'Amministrazione qualora l'appaltatore, edotto delle carenze del progetto definitivo fin dalla stipula del contratto, si astenga totalmente dalla redazione del progetto esecutivo, omettendo di apportare i necessari adeguamenti tecnici o di formalizzare richieste di maggiori oneri e tempistiche. Nel giudizio di comparazione delle condotte contrapposte, l'inerzia prolungata e ingiustificata dell'operatore economico integra un inadempimento prevalente e assorbente rispetto ai difetti del progetto posto a base di gara.
"Secondo l’orientamento della Suprema Corte “In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale” (cfr Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 26/05/2025, n. 14030; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/12/2025, n. 32754).
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La mancata realizzazione del progetto esecutivo, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto stesso e degli interessi perseguiti dalle parti nel senso sopra precisato, alla luce della consapevolezza delle carenze del progetto definitivo e della possibilità in ogni caso di apportare i miglioramenti a quello esecutivo, costituisce un comportamento inadempiente più grave rispetto alle carenze conosciute e superabili del progetto definitivo."
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