Giurisprudenza e Prassi

AMMISSIBILE LA COMPENSAZIONE ATECNICA TRA SALDO DEI LAVORI E PENALI PER RITARDO NELL'ESECUZIONE (113-BIS.4)

TRIBUNALE DI FROSINONE SENTENZA 2026

Nel giudizio civile inerente al pagamento dei corrispettivi derivanti da un contratto di appalto pubblico, l'eccezione sollevata dall'Amministrazione committente relativa all'applicazione di penali per ritardo nell'esecuzione dei lavori non soggiace ai limiti formali della compensazione in senso tecnico ex art. 1243 c.c. Trattandosi di poste di dare e avere originatesi all'interno dello stesso sinallagma, si configura una compensazione c.d. atecnica, che si risolve in una mera determinazione contabile del saldo finale del rapporto, operabile d'ufficio dal giudice previa acquisizione delle necessarie risultanze fattuali.

"«In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che scaturiscono da uno stesso rapporto e si risolve in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consentendo al giudice di procedere, d'ufficio, al relativo accertamento, anche in appello, senza necessità di un'eccezione di parte o di una domanda riconvenzionale, purché l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo»"

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