Giurisprudenza e Prassi

ADEGUAMENTO PREZZI DL 50/2022: INAPPLICABILITÀ AGLI APPALTI PRIVATI DI SOCIETÀ MISTE

TRIBUNALE DI CHIETI SENTENZA 2026

In tema di adeguamento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, la controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Tuttavia, la misura straordinaria di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022 è inapplicabile qualora il contratto conservi natura di appalto privato (stipulato tra società di capitali, seppur partecipate al 51% dal pubblico, per scopi privati), non essendo sufficiente a mutarne la natura il mero recepimento negoziale di clausole pubblicistiche.

Resta fermo, in ogni caso, l'onere dell'appaltatore di formulare tempestiva riserva per ogni richiesta di maggior compenso, la cui omissione determina la decadenza dalla pretesa.

"E’ infatti noto che “un contratto di appalto concluso tra soggetti privati per il soddisfacimento di interessi privati non si trasforma in appalto pubblico – il quale postula che committente sia la pubblica amministrazione e che persegua interessi pubblici – solo perché i contraenti, facendo uso della loro autonomia negoziale, hanno inteso disciplinarlo mediante recepimento delle clausole contenute nel capitolato generale per l’appalto delle opere pubbliche, se e in quanto non in contrasto con le specifiche pattuizioni da loro formulate. Ne consegue che un siffatto contratto resta disciplinato dalle norme sull’appalto privato di cui all’art. 1655 e ss. c.c.” (Cass., sez. II civ., ordinanza 24 ottobre 2025, n. 28249; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5148 del 12/06/1987).

Tanto chiarito in ordine al fatto che si discute di un contratto di appalto privato, concluso tra due società di capitali, per interessi privati, deve escludersi la invocabilità ad esso della disciplina pubblicistica speciale di cui all’art. 26 D.L. n. 50/22.

[...]

La specialità di tale disciplina e la sua operatività verso la sola Pubblica Amministrazione, nel solo settore degli appalti di lavori pubblici, è stata del resto confermata dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione, nella ordinanza n. 3177 del 12/02/2026, più volte menzionata, nella quale è stato sottolineato che “l’art. 26 del D.L. 50/2022 non attribuisce alla P.A. alcun esercizio di potere pubblicistico implicante una valutazione comparativa di interessi privati e pubblici, ma rinvia espressamente all’applicazione dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Si tratta, quindi, di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti predeterminati dal legislatore, ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo, quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia. La puntualità di tale disposizione circoscrive rigorosamente l'ambito di applicazione dell’adeguamento dei prezzi, escludendo qualsiasi margine di discrezionalità dell'Amministrazione in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del relativo importo (quantum). […] In definitiva, la P.A. non agisce nell’esercizio di un potere autoritativo e discrezionale ma come contraente in posizione paritaria rispetto alla ditta appaltatrice. Ne consegue che la controversia attiene all’esecuzione di obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la ditta appaltatrice è titolare di un diritto soggettivo, con la conseguenza che sussistenza della giurisdizione ordinaria.”."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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