Giurisprudenza e Prassi

È VALIDA LA CLAUSOLA CHE SUBORDINA IL PAGAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'EFFETTIVA ACQUISIZIONE DEI FINANZIAMENTI DA PARTE DI UN ENTE TERZO

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 2026

In tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è invalida, poiché, senza implicare alcuna rinuncia ai diritti dell'appaltatore, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante.

Ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti solo qualora l'Amministrazione, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito.

"La Suprema Corte, con un orientamento recente, ha affermato che “In tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è invalida ex art. 4, terzo comma, della l. n. 741 del 1981 ("ratione temporis" applicabile), che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante. Ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti quando quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito” (Cass. n. 2509/2018; Cass. n. 26336/2016; Cass. n. 22996/2014).

La pronuncia è riferita alla l. n. 741 del 1981, ma l'interpretazione offerta è riproponibile anche in relazione all'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006. In precedenza, la Suprema Corte aveva espresso una interpretazione intermedia, secondo la quale “In tema di appalto di opere pubbliche, le norme del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali - in mancanza di specifica norma di legge - possono legittimamente essere regolamentati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcune clausole. È, quindi, consentito all'ente committente rispettare un termine di adempimento pattuito convenzionalmente nel suo interesse, in deroga all'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, con conseguente inesistenza della "mora debendi" presupposta dalla norma” (Cass. n. 3648/2009) ed una più rigorosa, per la quale “in tema di appalto di opere pubbliche, in virtù delle disposizioni di cui al primo e all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono nulle tutte le pattuizioni che prevedano particolari modalità o termini dilatori per la corresponsione degli interessi moratori spettanti all'appaltatore, dovendo tali interessi essere computati e corrisposti, senza la necessità di apposite domande o riserve, in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo” (Cass. n. 14974/2002; Cass. n. 16814/20026). Il cambiamento normativo avviato con la previsione di cui alla l. n. 741 del 1981 e proseguito successivamente con l'art. 26 della l. n. 109 del 1994, sino all'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile al contratto in esame ratione temporis) non ha inciso sulla evoluzione giurisprudenziale che, come detto, attualmente si colloca nel senso della liceità della clausola e non della sua nullità. La disciplina dei termini di pagamento e degli interessi negli appalti pubblici, infatti, ha subìto un'evoluzione che, partendo dalla normativa imperativa frammentaria di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962 e alla l. n. 741 del 1981, è stata progressivamente sistematizzata dalla legge n. 109 del 1994 e, quindi, codificata dal d.lgs. n. 163 del 2006, per essere, infine, riformata dai successivi codici del 2016 e del 2023, in un quadro armonizzato con la disciplina europea sui ritardi di pagamento."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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