LEGITTIMA LA PROCEDURA NEGOZIATA PER FARMACI ESCLUSIVI CON ACCORDO QUADRO A MASSIMALE (76.2)
In tema di appalti sanitari per farmaci esclusivi, la configurazione di una procedura negoziata finalizzata a un accordo quadro con massimale di spesa quadriennale è compatibile con il principio di risultato e con la normativa sulle procedure senza bando. La posizione di monopolista del fornitore esclude la lesione della partecipazione, in quanto il produttore esclusivo opera in una condizione di piena consapevolezza dei fabbisogni e dei prezzi, potendo gestire il rischio contrattuale anche in assenza di quantitativi puntuali indicati nella lex specialis.
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