Giurisprudenza e Prassi

DISCREZIONALITÀ TECNICA E REQUISITI TEMPORALI NELLA VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE (108)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

È legittima l'esclusione, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico esperienziale, dei titoli di accreditamento o iscrizione presso fondi interprofessionali conseguiti in data successiva alla pubblicazione del bando di gara, in quanto tali titoli non sono rappresentativi di un'esperienza professionale da intendersi quale dato già acquisito e consolidato nel bagaglio dell'operatore economico.

"[...] la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, nelle procedure di affidamento aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, per cui il sindacato giurisdizionale, pur essendo pieno, non può diventare sostitutivo delle valutazioni dell’amministrazione e si limita alla verifica della ragionevolezza, logicità, coerenza e attendibilità delle stesse, senza consentire al giudice di sovrapporre il proprio apprezzamento tecnico a quello dell’amministrazione in assenza di manifesti profili di erroneità o illogicità (da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2026, n. 3162).

[...] la commissione si è limitata ad applicare l’art. 7.1. della lettera di invito, alla luce dei chiarimenti forniti, in modo puntuale e coerente nei confronti di tutti i partecipanti e, quindi, escludendo non solo nei confronti della ricorrente/appellante, ma anche nei confronti di tutti gli altri operatori, i fondi di iscrizione successivi al bando, in quanto non espressivi di una esperienza, da intendersi quale dato già acquisito."


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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)