Art. 73 - Udienza di discussione

1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi. comma così modificato dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011

2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.

3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

Testo Previgente

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Giurisprudenza e Prassi

ASSEVERAZIONE DEL PEF DA REVISORE CONTABILE-PERSONA FISICA E TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE: IL CONSIGLIO DI STATO DISPONE NUOVO CONTRADDITTORIO (10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

"Il PEF è lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto, la cui adeguatezza e sostenibilità con riferimento agli operatori economici che partecipano alla gara deve essere valutata dall’Amministrazione. [...] Il PEF pertanto, pur non essendo obbligatorio in ogni concessione, conserva un ruolo centrale quando il bando espressamente lo richieda".

L'esclusione derivante dalla mancata presentazione di un PEF asseverato secondo le forme richieste dalla lex specialis non viola il principio di tassatività (art. 10 D.Lgs. 36/2023) in quanto "le previsioni della legge di gara alla base dell’esclusione [...] attengono piuttosto alla determinazione del contenuto dell’offerta economica [...] e sono espressione del potere della stazione appaltante di determinare l’oggetto della gara, così escludendo gli operatori economici che non ne rispettano le prescrizioni".