Giurisprudenza e Prassi

ESPERIENZA ANALOGA - COMPROVA REQUISITI ANCORA IN CORSO DI ESECUZIONE - AMMESSA

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2023

La società OMISSIS s.r.l. ha autocertificato in gara due servizi analoghi assunti nel triennio antecedente l’indizione della procedura e ancora in corso di svolgimento: l’uno relativo alla “gestione rifiuti pericolosi e non a rischio infettivo e chimico” affidatole da M………. s.p.a. per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2014, per un importo annuo complessivo di € 600.000,00; l’altro avente ad oggetto il “servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti sanitari e speciali” commissionatole da C………… per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2015, per un compenso a misura in base al quantitativo smaltito.

Ritiene il Collegio che la predetta autocertificazione sia idonea a comprovare il possesso del requisito richiesto dalla stazione appaltante, non apparendo rilevante, in senso contrario, la circostanza che i servizi analoghi dichiarati dalla concorrente siano ancora in corso di esecuzione e che, quindi, essa non sia in grado, allo stato, di produrre i certificati di regolare esecuzione degli stessi.

La ricorrente sta attualmente gestendo – da più di due anni nel primo caso, e da diversi mesi nel secondo – due servizi certamente analoghi a quello oggetto della gara qui in esame (la circostanza non è contestata), assunti nel triennio antecedente l’indizione della procedura di gara e per un importo che, nel caso del contratto M……, ammonta per ciascuna annualità a circa il triplo dell’importo complessivo oggetto della gara bandita dall’Amministrazione resistente: il che attesta, secondo il Collegio, il possesso di una capacità tecnica e professionale nello specifico settore e di un’organizzazione aziendale palesemente adeguate e proporzionate alla specifica commessa di cui si discute.

La legge di gara, d’altra parte, non richiedeva la produzione dei certificati di regolare esecuzione dei servizi analoghi allegati dai concorrenti; né, sotto questo profilo, può essere attribuita un’enfasi eccessiva all’uso del participio “svolti” utilizzato dalla legge di gara con riferimento agli eventuali servizi analoghi dichiarati dai concorrenti, assumendo che intendesse riferirsi soltanto ai servizi “già ultimati” dal concorrente prima dell’indizione della procedura; una tale interpretazione, infatti, sarebbe irragionevolmente restrittiva della concorrenza in quanto sproporzionata rispetto alle esigenze sottese alla previsione del requisito in parola, il quale era diretto a selezionare soltanto imprese che avessero già maturato adeguata esperienza nello specifico settore in epoca relativamente recente e dessero, pertanto, adeguata garanzia di corretta esecuzione del servizio di interesse; e ciò a prescindere dalla circostanza che gli stessi fossero già stati ultimati o fossero ancora in corso di esecuzione alla data di indizione della gara qui in esame.

D’altra parte, la stessa circostanza che i servizi analoghi dichiarati dal concorrente siano ancora in corso di esecuzione attesta, se mai, la regolare esecuzione degli stessi e l’assenza di comportamenti inadempienti o inefficienti dell’appaltatore, altrimenti forieri di provvedimenti sanzionatori o risolutivi da parte degli enti committenti, questi sì potenzialmente in grado di inibire la partecipazione alla procedura di gara di cui si discute.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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