Giurisprudenza e Prassi

ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO: L'AMMINISTRAZIONE DEVE MOTIVARNE LE RAGIONI (17.6)

TAR SARDEGNA ORDINANZA 2025

L’art. 17, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 consente l’esecuzione anticipata del contratto, prima della sua stipula, in presenza di motivate ragioni che, nel caso di specie, non sono state rappresentate compiutamente dall’Amministrazione all’aggiudicatario nelle due occasioni in cui è stato convocato per la consegna anticipata dei lavori.

Inoltre, il pacifico inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di stipulare il contratto entro trenta giorni dall’aggiudicazione ha influito sulle capacità organizzative dell’operatore economico aggiudicatario il quale, a fronte dell’inerzia della Stazione appaltante, legittimamente ha impiegato altrove le proprie capacità tecniche e organizzative, con la conseguenza che non appare indice di scarsa diligenza o inaffidabilità della ricorrente la sua richiesta di poter usufruire di un minimo lasso temporale per procedere alla consegna dei lavori.

In ogni caso, conclusa la fase di verifica dei requisiti e decorso il termine per la stipula del contratto, non appare logicamente e adeguatamente motivata la richiesta di esecuzione anticipata, quando sarebbe stato onere dell’Amministrazione, nel rispetto della posizione acquisita dall’aggiudicatario, quello di procedere alla stipula del rapporto contrattuale.

Pertanto, gli effetti del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione devono essere sospesi, anche al fine di favorire la rinnovata valutazione dell’Amministrazione in ordine all’attuale compiuta disponibilità della ricorrente all’immediata esecuzione dei lavori e alla stipula del contratto.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)