Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSIONE OE- OBBLIGO PER LA PA DI ESPLICITARE LA MOTIVAZIONE

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2023

Costituisce regola generale quella secondo cui la Stazione Appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è contestazione in gara (Consiglio di Stato, V, 5 maggio 2020, n. 2850; VI, 18 luglio 2016, n. 3198; VI, 21 maggio 2014, n. 2622; III, 24 dicembre 2013, n. 6236; V, 30 giugno 2011, n. 3924; III, 11 marzo 2011, n.1583; VI, 24 giugno 2010, n. 4019; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n. 2001/2021; T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 07/04/2021, n.2294; T.A.R. Toscana, n. 291/2022).

Né rileva il fatto che la causa espulsiva non sia stata citata poiché, altrimenti, si dovrebbe immaginare di costruire un provvedimento di ammissione in cui, rispetto ad ogni singola ipotesi astrattamente prevista dal legislatore, l’amministrazione ne esamini e ne consideri la relativa insussistenza, in palese contrasto con il principio di speditezza dell’azione amministrativa (Consiglio di Stato, sez. n. V, n. 5499/2018).

In definitiva, per giurisprudenza costante, la Stazione Appaltante che non ritenga i precedenti dichiarati dal concorrente incisivi della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità delle relative circostanze risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa; è la valutazione di gravità, semmai, che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale, con la conseguenza che la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2580/2020; sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8081;sez. VI, n. 2622/2014; sez. III, n. 6236/2013; sez. V, n. 3924/2011; sez. III, n. 1583/2011; sez. VI, n. 4019/2010 n. 3198/2016; C.G.A.R.S., n. 53/2015). La carenza di motivazione del provvedimento di ammissione a una gara pubblica di un concorrente, pertanto, non può di per sé implicare un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla rilevanza delle circostanze dichiarate dal concorrente, né determina un ostacolo alla piena tutela giudiziale degli altri concorrenti, cui è comunque garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni avverso l’ammissione (da ultimo, T.A.R. Milano, 24.03.2022 n. 668).

Nella specie, dopo la disamina degli illeciti professionali espressamente ed esaustivamente dichiarati dall’Impresa aggiudicataria resistente, ritiene il Tribunale che il giudizio di affidabilità reso (implicitamente) dalla Università del Salento nei confronti di quest’ultima, non sia illogico o contraddittorio, avuto anche riguarda alla natura degli stessi, obiettivamente con comportanti un elevato grado di disvalore rispetto all’affidabilità dell’impresa nell’appalto de quo ( es.: violazioni contestate che afferiscono a problematiche di disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro, non riguardando specificamente trasgressioni in materia di lavoro irregolare; violazioni contestate e non definitivamente accertate; questioni interpretative della normativa, differenze retributive per importi irrisori rispetto alle dimensioni della Società; esclusione da gara poi annullata dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 32 del 2022; indagine penale riguardante un ex collaboratore esterno cui peraltro la deducente non aveva mai conferito alcun potere di rappresentanza, di decisione e/o controllo).

Del pari infondato è l’assunto con il quale la ricorrente sostiene che l’importo di € 260.000,00, risultante dalla differenza tra il prezzo offerto (€ 6.295.378,82) ed il costo della manodopera (€ 5.966.980,74) e gli oneri per la sicurezza (€ 67.800), sarebbe insufficiente a remunerare tutti gli ulteriori costi; in proposito è sufficiente evocare la consolidata giurisprudenza – che questo Collegio condivide – secondo cui ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta in una gara d’appalto le percentuali per spese generali non sono incomprimibili, con la conseguenza che aliquote inferiori a quelle indicate dall’art. 32, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010 ben possono essere ammissibili, dal momento che trattasi di elementi la cui incidenza è variabile da impresa a impresa (cfr. ex multis T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 490/2018; T.A.R. , Napoli , sez. I , 29/05/2020, n. 2074).

Invero, in un corretto contesto valutativo, che deve involgere complessivamente l’offerta esaminata (e non già le sue singole componenti secondo una visione lenticolare e atomistica), non possono rilevare, ove singolarmente considerate, eventuali inesattezze, come discostamenti di voci dell’offerta da prezzi correnti di mercato né singole o minime incongruenze delle singole voci di cui l’offerta si compone (tra le tante, Consiglio di Stato, V 29 luglio 2019 n. 5353)



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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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