Giurisprudenza e Prassi

EQUO COMPENSO - LA S.A. DEVE DECIDERE IL CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE (8)

ANAC PARERE 2024

L'Amministrazione aggiudicatrice ha chiesto all'Autorità di esprimere avviso in ordine all'applicabilità della Legge n. 49/2023, alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria disciplinate dal d.lgs. 36/2023 e se è legittimo un disciplinare che consente un ribasso sull'onorario professionale.

L'Autorità è intervenuta sull'argomento anche in sede di precontenzioso ai sensi dell'art. 220, comma 1, del d.lgs. 36/2023, affermando che per la questione in esame, possono individuarsi tre possibili soluzioni, come riproposte nel testo del Bando tipo n. 2/2023 (in corso di approvazione), ovvero <<procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica; procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’importo a base d’asta è limitato alle sole spese generali; inapplicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell’intero

importo posto a base di gara» (delibera n. 101/2024-UPREC/PRE/0016/2024/S/PREC).

In tale sede, con riguardo ad un bando di gara aderente a tale ultima opzione, l'Autorità - dopo aver affermato che <<nel caso di specie, in presenza di un quadro normativo poco chiaro, la stazione appaltante ha legittimamente esercitato la sua discrezionalità in coerenza con i principi che regolano l'evidenza pubblica, come positivizzati negli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023>> ha aggiunto che "L'assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati circa i rapporti tra la normativa sull'equo compenso di cui alla L. 49/2023 e le procedure di gara dirette all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura impedisce che possa operare il meccanismo dell'eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l'esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale" (parere Prec cit.).

Per quanto sopra, e tenuto conto del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, a tenore del quale "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza", viste le incertezze normative illustrate, in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore sul tema, l'Autorità ha evidenziato, in linea generale, l'opportunità di valutare con attenzione il criterio di selezione dell'offerta da porre a base di gara e la legittimità della riduzione dell'importo a base di gara (in tal senso Relazione Annuale 2024, par. 14.2.5.5).

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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