Giurisprudenza e Prassi

RAPPORTO TRA RICAMBI ORIGINALI E RICAMBI EQUIVALENTI - IMMODIFICABILITA' OFFERTA (68)

ANAC DELIBERA 2020

Sulla questione della immodificabilità dell’offerta, infatti, si considera corretta e conferente la sentenza del Consiglio di Stato citata dall’istante che proprio in ordine alla vexata quaestio del rapporto tra ricambi originali e ricambi equivalenti ha affermato che «Una volta chiarito che i ricambi equivalenti sono quelli aventi caratteristiche tecniche e sono idonei a fornire prestazioni corrispondenti a quelli originali, non vi è ragione alcuna per discriminarli sul piano della valutazione dell’offerta e ritenere pertanto che essa sia stata modificata nel corso della gara. Ciò che risulta invece determinante, ai sensi dell’art. 68 cod. contratti pubblici… è che l’offerta contempli effettivamente prodotti aventi caratteristiche tecniche e funzionali equivalenti, essendo legittima l’esclusione dalla gara solo una volta accertato che tale rispondenza non sussiste» (CdS, Sez. V, sent. n. 5289/2015). Sul punto ATAC erra sostenendo che tale sentenza «risulta del tutto inconferente, riguardando una fattispecie ben diversa, in cui la S.A. non aveva in radice consentito l’offerta di ricambi equivalenti e per l’effetto aveva escluso il concorrente», atteso che la lex specialis della gara oggetto di ricorso prevedeva sin dall’origine la possibilità di fornire ricambi equivalenti, mentre l’illegittimità della stessa è stata dichiarata solo in relazione alla previsione di un tertium genus di ricambi ovvero quelli “di primo impianto o equipaggiamento” (e cioè quelli forniti al produttore del veicolo da altra impresa, ma originariamente installati sul veicolo e commercializzati dal primo) che è stata ritenuta non avere alcun fondamento normativo, e alla correlativa previsione dell’obbligo da parte dei concorrenti di effettuare al momento della formulazione dell’offerta una scelta “secca” tra le tipologie di ricambi da proporre, non essendo cioè consentita una commistione tra le stesse (offrire, ad esempio, ricambi in parte originali e in parte equivalenti). Inoltre, è opportuno precisare che ammettere l’eventualità che un concorrente si rifornisca di ricambi equivalenti prodotti da soggetti e riportanti un marchio diversi da quelli indicati nella domanda di partecipazione significa tutelare in concreto la libera concorrenza e la par condicio tra tutti gli operatori economici del settore, considerato che anche per i prodotti originali è ben nota l’eventualità, correttamente mai contestata da alcuna Stazione appaltante, che la “casa madre” faccia fabbricare a soggetti diversi, nel corso del tempo, i propri ricambi cui apporre poi il proprio marchio.

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