Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA - IMPONE DI VALUTARE SECONDO RAGIONEVOLEZZA I REQUISITI RICHIESTI - AMMISSIBILI CERTIFICATI RELATIVI AD ATTIVITA' ANALOGHE (83.2)

TAR UMBRIA PG SENTENZA 2023

La prescrizione dell’appendice del capitolato speciale descrittivo-prestazionale non può essere letta senza tener conto del generale principio di equivalenza funzionale, risolvendosi altrimenti in una clausola che prescrive un requisito minimo di capacità tecnica e professionale senza che dalla legge di gara interpretata alla stregua di una clausola contenente una causa di esclusione, in spregio al principio della tassatività di siffatte cause.

Infatti, sebbene l’art. 2.3, lett. f), dell’appendice del capitolato non faccia riferimento al possesso di certificazioni relative ad attività “analoghe”, l’applicazione del principio di equivalenza impone comunque di valutare secondo ragionevolezza il requisito di conformità alla norma tecnica posseduto dall’operatore odierno controinteressato.

Tale principio, infatti, è da ritenersi immanente al settore dei contratti pubblici, anche laddove non espressamente menzionato dalla legge di gara, essendo preordinato a favorire la massima partecipazione alle gare e quindi a tutelare il principio di libera concorrenza (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. II, 4 dicembre 2020, n. 3282; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 19 maggio 2020, n. 848), con la sola esclusione dei casi in cui vengano in rilievo requisiti minimi obbligatori prescritti a pena di esclusione dalla stazione appaltante, cioè caratteristiche essenziali e indefettibili del bene o del servizio previste espressamente e secondo ragionevolezza dalla lex specialis quale condizione di partecipazione alla procedura selettiva.

In materia di requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale (oltre che di capacità economica e finanziaria), l’esigenza che gli stessi siano applicati in quanto attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti è espressamente codificata nell’art. 83, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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NORMA TECNICA: Specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;