POSSESSO DELLE ETICHETTE AMBIENTALI – APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA - LEGITTIMITÀ (68)
Le stazioni appaltanti possono imporre, nell’ambito dei criteri di selezione, il possesso di una specifica etichetta ambientale a condizione che questa sia conforme ai requisiti prescritti dall’art. 69 del d.lgs. 50/2016.
Le stazioni appaltanti sono sempre tenute a garantire la libera concorrenza mediante l’applicazione del principio di equivalenza, pertanto, ove richiedano specifiche etichette ambientali quale criterio di selezione, sono tenute ad accettare gli altri mezzi di prova presentati dall’operatore economico per dimostrare che i propri prodotti, privi di tali etichette, sono comunque conformi agli standard da esse richiesti e, solo dopo aver valutato tali mezzi inidonei o insufficienti, possono procedere all’esclusione.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Progetti D’Ufficio S.r.l.– RdO sul mercato elettronico per la fornitura di 50 Pc Desktop e 100 Monitor 24 – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base di gara: euro 45.000,00 – S.A. ARGEA – Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura – CIG 8017231C4E
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