Giurisprudenza e Prassi

GIUDIZIO DI EQUIVALENZA: RIGUARDA LE SPECIFICHE TECNICHE E NON LA DOCUMENTAZIONE CH ECOMPROVA LE STESSE (68)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Per questo collegio, deve aggiungersi che il giudizio di equivalenza di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2016 (e oggi di cui all’allegato II.5, parte II, lett. A, d.lgs. n. 36 del 2023), invocato dall’appellante, riguarda le specifiche tecniche e non la documentazione a dimostrazione delle stesse, a cui sono riconducibili le autodichiarazione o le etichettature (v. Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2018, n. 5568, secondo cui il principio di equivalenza delle specifiche tecniche è diretto ad assicurare che la valutazione della congruità tecnica non si risolva in una verifica formalistica, ma nella conformità sostanziale dell’offerta delle specifiche tecniche inserite nella lex specialis). Del resto, il d.m. 23 giugno 2022 si limita a stabilire che la dimostrazione della conformità ai criteri ambientali possa avvenire anche tramite la presentazione di etichettature soltanto laddove “citate all’interno della sezione verifica”, ribadendo la regola delle etichettature equivalenti o, conformemente all’art. 69 del d.lgs. n. 50 del 2016 (e oggi dell’Allegato II.5., parte II, lett. B, del d.lgs. n. 36 del 2023), in caso di impossibilità, non imputabile all’operatore, di ottenere l’etichettatura entro i termini richiesti, degli altri mezzi di prova idonei – regola che ha un contenuto, una funzione ed un ambito applicativo diversi da quella di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023, proprio in considerazione della ontologica differenza tra le specifiche tecniche ed i relativi mezzi di prova.

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