Giurisprudenza e Prassi

CARATTERISTICHE MINIME DEI PRODOTTI - MATERIALE DIFFERENTE - SE EQUIVALENZA VIENE COMPROVATA - NO ESCLUSIONE (68.6)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

A fronte di caratteristiche dei contenitori che nel complesso consentivano il raggiungimento degli scopi indicati dalla legge di gara, la mera diversità del materiale offerto rispetto a quello indicato dalla legge di gara non poteva costituire motivo di esclusione dell’offerta, non essendo del resto tale conseguenza neppure prevista dalla legge di gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5505).

Nel caso di specie poi tale profilo non potrebbe neppure giustificare l’attribuzione in concreto di un minor punteggio tecnico all’aggiudicataria: come evidenziato, l’elemento di valutazione costituito dalle “caratteristiche dei contenitori” era, infatti, solo uno degli elementi previsti dal criterio sub A.1.4., concernente l’ “organizzazione del servizio di veicolazione dei pasti”; altri elementi da considerare ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio erano infatti il numero dei contenitori (consistente quello indicato dall’offerta di Dussmann per le diverse tipologie di preparazioni), i tempi di veicolazione dei pasti nonché il numero e le caratteristiche dei mezzi utilizzati, che non sono oggetto di specifiche censure; sotto altro concorrente profilo, la differente natura del materiale offerto non prova di suo l’inidoneità dei contenitori alle finalità prescritte.

La sentenza non ha dunque sovrapposto una soggettiva e opinabile interpretazione alla volontà contrattuale della stazione appaltante, ma si è conformata alla legge di gara, considerando le finalità sottese ai criteri di valutazione, e in specie quelli aventi ad oggetto le “caratteristiche dei contenitori” ai fini dell’assegnazione del punteggio, anche alla luce del principio di equivalenza.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, il principio di equivalenza “fonda su principi generali che informano la disciplina dei pubblici affidamenti ed in forza dei quali la commissione di gara ben può “valutare equivalenti talune caratteristiche tecniche dei prodotti offerti (rispetto alle specifiche prescrizioni contenute nella lex specialis) anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto ex specialis” (cfr. Cons. Stato, III, n. 2103/2018; n. 747/2018)” (Cons. Stato, Sez. III, 18 settembre 2019, n. 6212) e permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, ispirandosi “…al criterio della conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte” (Cons. Stato III, 2 marzo 2018, n. 1316), indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, al fine di ampliare la platea dei partecipanti alle gare pubbliche.

Su queste premesse correttamente assunte bene il primo giudice ha evidenziato la rilevanza del principio di equivalenza con riguardo alla valutazione tecnica della conformità sostanziale dei contenitori al risultato perseguito dalla lex specialis di gara, come definito dal menzionato art. 31, comma 1, del Capitolato.

Quest’ultima norma non conteneva, infatti, in sé una previsione di equivalenza riferita solo all’utilizzo del materiale “non espanso” (come sostiene l’appellante), ma richiedeva di valutare l’equivalenza del prodotto offerto in termini più ampi e generali, di funzionalità al risultato perseguito rispetto alle specifiche tecniche essenziali ivi individuate (ovvero la conformità alle normative in materia di alimenti e il mantenimento delle temperature dei cibi): in questi termini, la Commissione, in esercizio di discrezionalità tecnica, ha correttamente ritenuto, con giudizio immune da profili di illogicità, la sostanziale equivalenza dei contenitori offerti dall’aggiudicataria in ragione della loro idoneità funzionale ai fini dell’“organizzazione del servizio”, alla luce di una valutazione complessiva di tutti i fattori previsti dai richiamati criteri.

L’appellante non spiega poi quale sarebbe la ratio sostanziale, al fine di garantire la corretta e migliore esecuzione del servizio, per cui si dovrebbe ritenere che le caratteristiche relative al materiale dei contenitori siano state intese in termini di essenzialità dalla stazione appaltante, non contestando le deduzioni dell’aggiudicataria (supportate anche dall’ausilio di un parere tecnico di parte le cui motivate argomentazioni non sono state oggetto di valida e specifica confutazione) in ordine al fatto che la soluzione proposta sarebbe non solo equivalente, ma finanche migliorativa rispetto alle caratteristiche e finalità stabilite dalla lex specialis di gara.



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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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