Giurisprudenza e Prassi

APPALTO SERVIZI - SPECIFICHE TECNICHE - EQUIVALENZA - ESAME DEGLI ELEMENTI FORNITI IN GARA (68.7)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Come affermato in giurisprudenza- “Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell'effettiva concorrenza (come tale vincolante per l'Amministrazione e per il giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto”, con la conseguenza che “se è vero che il concorrente che voglia avvalersi del principio di equivalenza, ha l'onere di dimostrare, appunto, l'equivalenza tra i prodotti, non potendo pretendere che di tale accertamento si faccia carico la Commissione di gara. Ma, una volta che l’Amministrazione abbia proceduto in tal senso, la scelta tecnico discrezionale può essere inficiata soltanto qualora se ne dimostri l’erroneità” (Cons. Stato, Sez. III 13 dicembre 2018 n. 7039).

Né si può argomentare che ciò sia accaduto nel caso di specie o sostenere l’illegittima integrazione-modificazione postuma dell’offerta da parte di I. solo perché la stazione appaltante ha ritenuto di verificarne alcuni elementi dopo l’aggiudicazione, chiedendo ed ottenendo informazioni sulle modalità con le quali in concreto il servizio sarebbe stato fornito.

In proposito, è bene sottolineare ancora una volta che il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso, sicché, mancando un progetto tecnico di esecuzione dei servizi da affidare, è condivisibile il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado che valorizza la dichiarazione di OMISSIS s.p.a. di “aver preso visione del Capitolato Tecnico e che i beni e/o servizi che verranno offerti dal Concorrente rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati”, al fine di escludere che il riferimento al servizio commercialmente denominato Managed Maintenance Support (MMS) contenuto nel documento “verifiche sull’offerta” (fornito per rispondere alla richiesta di informazioni) costituisca un’integrazione postuma dell’offerta.

Dal momento che i servizi offerti consistevano nelle prestazioni espressamente indicate e descritte nel capitolato speciale per il supporto e la manutenzione di apparati della rete Cisco e dal momento che la modalità di erogazione del servizio, indicata nell’offerta di I. come PSS, prevedeva che il soggetto erogante non fosse direttamente Cisco, ma che vi fosse, appunto, l’intermediazione di I., in qualità di partner Cisco, i chiarimenti sono serviti esclusivamente ad informare la committenza di come tale intermediazione avrebbe operato in modo da “preservare in via sostanziale la possibilità di interazione diretta tra Committente e produttore Cisco, senza oneri aggiuntivi per la Committente” (come da chiarimenti n. 12).

In sintesi, l’intermediazione di I. presupponeva l’erogazione del servizio con risorse proprie e con propri mezzi, secondo la modalità Partner Support (già indicata nell’offerta economica), di modo il riferimento al servizio commercialmente denominato MMS è servito a spiegare come sarebbe stato fornito il supporto di primo e di secondo livello da parte della stessa OMISSIS, mentre il terzo livello sarebbe stato fornito direttamente da Cisco, sia pure con l’intermediazione di I., ma in modo tale da rispondere alle esigenze della stazione appaltante quali precisate con i detti chiarimenti.

L’offerta è rimasta identica sia quanto alle prestazioni offerte (in specie in punto di rispetto dei requisiti minimi indicati nel capitolato speciale) che quanto alle modalità di erogazione del servizio, salvo che queste sono state descritte in concreto, senza che siano stati offerti servizi aggiuntivi, come infondatamente denunciato dall’appellante.

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MANUTENZIONE: La combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazi...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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