ILLEGITTIMA L'EQUIVALENZA PER PRODOTTI STRUTTURALMENTE DIFFERENTI CONFIGURANTI UN ALIUD PRO ALIO (108.3)
Il principio di equivalenza tecnica non può essere legittimamente invocato per ammettere offerte che comprendano soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie previste dal capitolato speciale. Qualora la difformità del bene offerto rispetto alle specifiche tecniche sia tale da integrare un 'aliud pro alio', la stazione appaltante deve procedere all'esclusione dell'operatore, non potendo il giudizio di equivalenza sanare una radicale alterazione della tipologia di prodotto richiesta per soddisfare lo specifico interesse pubblico.
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