IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA PERMETTE L'OFFERTA DI PRODOTTI DOP ALTERNATIVI A QUELLI INDICATI
In una procedura di affidamento del servizio di ristorazione, l'indicazione di un prodotto DOP equivalente a quello menzionato nel capitolato non costituisce difformità tecnica se la lex specialis li equipara qualitativamente. È legittima la condotta del concorrente che offre il prodotto equivalente per beneficiare di punteggi premiali legati alla territorialità, non configurandosi alcuna dichiarazione fuorviante. Il giudizio di congruità dell'offerta, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, restando valide le giustificazioni basate su economie di scala di grandi operatori.
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