Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPALITÀ DELL'EQUIVALENZA FUNZIONALE SULLE SPECIFICHE TECNICHE STRUTTURALI NEGLI APPALTI (79.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA Sentenza 2026

Negli appalti di forniture mediche, la stazione appaltante non può escludere un'offerta che propone una tecnologia innovativa ma funzionalmente equivalente a quella descritta nella lex specialis, qualora quest'ultima sia stata modellata sull'unico prodotto precedentemente noto al mercato. Il principio di equivalenza funzionale di cui all'art. 79 del D.Lgs. 36/2023 impedisce l'esclusione automatica per difformità strutturali, onerando l'amministrazione di verificare se il dispositivo offerto garantisca i medesimi standard di cura e sicurezza senza richiedere oneri probatori non previsti dal codice.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)