INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA AI CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA PREMIALI (68.4)
Nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante non può legittimamente attribuire punteggi premiali a prodotti privi delle specifiche caratteristiche richieste dalla lex specialis invocando il principio di equivalenza funzionale. Tale principio, volto a evitare barriere all'accesso nella definizione delle specifiche tecniche minime, non consente di derogare all'autovincolo della stazione appaltante nella fase di valutazione dei meriti qualitativi delle offerte, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.
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