Giurisprudenza e Prassi

PRODOTTO PRIVO DI UNA CARATTERISTICA TECNICA INDICATA COME OBBLIGATORIA: VA ESCLUSO (67.8)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici di forniture, il principio di equivalenza non consente alla stazione appaltante di accettare un prodotto privo di una caratteristica tecnica indicata come obbligatoria dalla lex specialis (nella specie, amagneticità di un dispositivo medico), qualora tale caratteristica risponda a una specifica esigenza funzionale dell’Amministrazione non soddisfatta dalla soluzione alternativa proposta. È illegittima la successiva valutazione dell’organo tecnico che, per preservare l'aggiudicazione, consideri irrilevante o non condizionante un requisito minimo previsto dal bando, risolvendosi tale operato in una disapplicazione dell'autovincolo amministrativo.

"La clausola di equivalenza consente, infatti, a ciascun partecipante alla gara di fornire la prova che le soluzioni da lui proposte, pur non essendo perfettamente conformi alle specifiche individuate dalla stazione appaltante, sono comunque idonee a soddisfare pienamente le esigenze sottese a tali specifiche... non è consentito disapplicare la lex specialis, con la motivazione che caratteristiche diverse da quelle richieste potrebbero meglio rispondere alle esigenze pubbliche sottese all’appalto" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 668/2026; richiamata anche Cons. Stato, Sez. III, n. 4155/2024).

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DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)