ONERE DI PROVARE L'EQUIVALENZA DEL CCNL DIVERSO DA QUELLO INDICATO DALLA STAZIONE APPALTANTE (11.3)
La valutazione di equivalenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, non implica una perfetta identità delle clausole ma la garanzia di tutele sostanzialmente equiparabili. L'onere probatorio circa tale equivalenza grava sul concorrente e deve riguardare sia il profilo economico (retribuzione tabellare, mensilità aggiuntive, anzianità) sia quello normativo (malattia, maternità, straordinari, periodi di comporto). Un impegno generico all'adeguamento delle clausole o la disponibilità a cambiare contratto dopo l'esclusione costituiscono modifiche inammissibili dell'offerta economica, violando il principio di immutabilità e par condicio.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

