OBBLIGATORIETA' DELLA VERIFICA DI EQUIVALENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO DALL'OFFERENTE (11.3)
L'equivalenza delle tutele garantite da un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante non può fondarsi su singole voci favorevoli, bensì su una valutazione sistemica dell'intero impianto contrattuale. Lo scostamento è considerato non marginale, e dunque legittima l'esclusione, quando incide negativamente su una pluralità di parametri normativi ed economici (quali straordinari, welfare, preavviso e indennità specifiche), determinando un trattamento complessivamente inferiore per i lavoratori rispetto al paradigma contrattuale fissato nella lex specialis.
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