Giurisprudenza e Prassi

INIDONEITA DEL SUPERMINIMO A GARANTIRE L'EQUIVALENZA ECONOMICA TRA DIVERSI CONTRATTI COLLETTIVI (11.4)

CONS. STATO Sentenza 2026

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 4 dell'Allegato I.01, la valutazione di equivalenza economica tra il CCNL indicato nella lex specialis e quello proposto dal concorrente deve basarsi esclusivamente sulle componenti fisse della retribuzione. Ne consegue che l'impegno a corrispondere un superminimo, costituendo quest'ultimo una voce accessoria e non fissa del trattamento economico, non può essere computato per pareggiare il trattamento retributivo globale e garantire l'equivalenza delle tutele per il personale impiegato nell'appalto.

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