Giurisprudenza e Prassi

IL SUPERMINIMO ASSORBIBILE NON GARANTISCE L'EQUIVALENZA ECONOMICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO (11.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

In tema di appalti pubblici, la verifica di equivalenza delle tutele ex art. 11 del D.Lgs. 36/2023 impone alla stazione appaltante di accertare che il contratto applicato dall'operatore garantisca le medesime tutele economiche e normative di quello indicato nel bando. Tale equivalenza economica deve riguardare le componenti fisse della retribuzione globale annua (paga base, contingenza, EDR, mensilità aggiuntive); pertanto, l'impegno del concorrente a corrispondere un superminimo individuale, specialmente se assorbibile, non è idoneo a colmare il differenziale tra i minimi tabellari, in quanto elemento accessorio e variabile che non assicura la stabilità del trattamento economico richiesto.

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