IL SUPERMINIMO ASSORBIBILE NON GARANTISCE L'EQUIVALENZA ECONOMICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO (11.4)
In tema di appalti pubblici, la verifica di equivalenza delle tutele ex art. 11 del D.Lgs. 36/2023 impone alla stazione appaltante di accertare che il contratto applicato dall'operatore garantisca le medesime tutele economiche e normative di quello indicato nel bando. Tale equivalenza economica deve riguardare le componenti fisse della retribuzione globale annua (paga base, contingenza, EDR, mensilità aggiuntive); pertanto, l'impegno del concorrente a corrispondere un superminimo individuale, specialmente se assorbibile, non è idoneo a colmare il differenziale tra i minimi tabellari, in quanto elemento accessorio e variabile che non assicura la stabilità del trattamento economico richiesto.
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