DIVIETO DI MODIFICA POSTUMA DEL CCNL E MANCATA EQUIVALENZA TRA METALMECCANICA ED EDILIZIA (11.4)
È illegittima la modifica postuma del CCNL indicato in sede di offerta, in quanto la scelta del contratto collettivo incide sulla determinazione del costo del lavoro e costituisce elemento essenziale della proposta economica; la prova dell'equivalenza delle tutele, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, deve emergere dal confronto tra i trattamenti normativi e retributivi dei contratti collettivi nazionali e territoriali, non potendo essere surrogata da impegni del datore di lavoro a riconoscere trattamenti economici ad personam o superminimi, i quali non possiedono i caratteri di generalità e astrattezza necessari a garantire la parità di trattamento tra i lavoratori.
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