Giurisprudenza e Prassi

DEBITO PREVIDENZIALE - SOSTITUZIONE PA - NON ESTINGUE CAUSA DI ESCLUSIONE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Nel caso in esame è incontestato che la società ricorrente non ha regolarmente assolto agli obblighi contributivi. Come affermato in ricorso, la E. S.r.l. era consapevole del suo stato di irregolarità, tanto che la stessa, dopo l’inoltro della domanda per il rilascio del primo DURC, ha chiesto a P., propria creditrice, di sostituirsi nel pagamento del debito contributivo.

La circostanza che l’inadempimento della E. S.r.l. all’obbligo contributivo sia dipeso da una carenza di liquidità dovuta al mancato pagamento di un credito da essa vantato nei confronti delle stesse P., non può in alcun modo giustificare la mancata applicazione della causa di esclusione/sospensione.

Ed infatti, la E. S.r.l., per dare rilievo giuridico a tale circostanza, avrebbe potuto e dovuto richiedere il DURC in compensazione, previsto dall’art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, convertito in L. n. 94/2012; ciò avrebbe consentito di effettuare la compensazione sin dal momento della coesistenza dei crediti parimenti liquidi ed esigibili e di ottenere quindi un DURC positivo.

Non è invece condivisibile la tesi di parte ricorrente, secondo cui nel caso in esame non sarebbe stato necessario seguire la procedura per il rilascio del DURC in compensazione in quanto tra la società e P. intercorre un rapporto di mono committenza e P. ben sapeva dell’esistenza del credito che la società vantava nei suoi confronti.

Ed infatti, in base alla disciplina normativa, il rilascio del DURC in compensazione ed il rilascio della certificazione attestante l’esistenza di un credito liquido ed esigibile e necessaria per ottenere il DURC in compensazione, sono espressamente subordinati alla richiesta di parte (v. art. 9 comma 3 bis D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009, e art. 2 decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 marzo 2013), cosicché viene lasciata all’interessato la decisione se avvalersi o meno della compensazione. L’interessato infatti, pur essendo creditore di un’altra amministrazione, potrebbe comunque avere la provvista per adempiere agli oneri contributivi e potrebbe quindi decidere di conservare il diritto all’esecuzione della prestazione o utilizzare l’istituto della compensazione per l’adempimento di obblighi contributivi futuri.

Inoltre, la regola per cui il rilascio del DURC in compensazione è subordinato alla presentazione di una certificazione attestante l’esistenza di un credito liquido ed esigibile non è diretta a tutelare la posizione del soggetto debitore (nel caso in esame P.), ma garantisce all’ente previdenziale che il proprio credito contributivo venga compensato con un credito effettivamente esistente, liquido ed esigibile. Tenuto conto di tale funzione, la certificazione è evidentemente necessaria anche nel caso in cui la compensazione dell’obbligo contributivo deve essere operata con un debito della stessa amministrazione a cui deve essere presentato il DURC in compensazione e anche ove tale medesima amministrazione sia pienamente consapevole del proprio debito.

Infine, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la sostituzione di P. nel pagamento del debito previdenziale della ricorrente non può ritenersi equivalente al DURC in compensazione. La compensazione e la sostituzione sono, infatti, istituti tra loro alternativi e differenti, anche sotto il profilo degli effetti: la compensazione determina l’estinzione dei reciproci crediti liquidi ed esigibili dal momento della loro coesistenza ed evita un materiale trasferimento di denaro; con la sostituzione, invece, un soggetto terzo si sostituisce all’obbligato ed effettua il pagamento di quanto dovuto con efficacia ex nunc. La sostituzione, pertanto, non fa venire meno la pregressa situazione di irregolarità e rappresenta un adempimento tardivo, inidoneo ad impedire l’operatività della clausola di esclusione.



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DECRETO: il presente provvedimento;